Google+ Studio Tecnico Bartolozzi Motta Rosso: Condominio, nuove regole per la videosorveglianza degli spazi comuni.

giovedì 2 maggio 2013

Condominio, nuove regole per la videosorveglianza degli spazi comuni.

La videosorveglianza delle parti comuni al fine di dissuadere il compimento di atti vandalici e di rendere più sicuro l’edificio è stato spesso oggetto di numerose cause civili.


Finalmente tra le nuove regole vi è l’art.1122-ter del codice civile, che riguarda l’installazione di impianti di videosorveglianza negli spazi condominiali. Tale norma - voluta anche al Garante per la Privacy - cita: «Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136». Nella sostanza, ciò significa che ogni assemblea potrà deliberare l’installazione di un impianto di videosorveglianza delle parti comuni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea e che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio. Quindi un importante passo avanti rispetto al passato, che sancisce con chiarezza la possibilità di videosorvegliare in maniera lecita il fabbricato condominiale. E’ comunque doveroso precisare che la videoregistrazione è legittima solo quando le altre misure siano ritenute insufficienti. La registrazione con telecamere deve pertanto essere l’ultima ratio e l’unica soluzione percorribile: essa è illegittima nei luoghi in cui non si sono mai verificati furti o intrusioni di terzi estranei e altrettanto illecita è l’installazione di telecamere non funzionanti. L’amministratore di condominio, previa delibera assembleare, dovrà adottare tutte le cautele previste dal provvedimento generale del Garante della privacy in materia di videosorveglianza al fine di evitare che una violazione della privacy dei fruitori degli spazi comuni. In particolare dovrà: - posizionare dei cartelli che informino i visitatori dell’esistenza delle telecamere; - posizionare le telecamere in modo che la visuale ripresa sia limitata agli spazi di esclusiva pertinenza del condominio (senza recare molestia ai confinanti); - indicare i motivi della videosorveglianza; - individuare il personale che può visionare le immagini con atto di nomina di responsabile e incaricato del trattamento; - chiedere al Garante la verifica preliminare nei casi previsti dal provvedimento generale; - stabilire tempi minimi di conservazione delle immagini (massimo 24 ore). La mancata osservanza di tali adempimenti comporta responsabilità amministrative e penali, oltre che esporre a richieste di risarcimento da parte di eventuali soggetti danneggiati.