Gli Architetti vengono
“sconfitti” dal nuovo scontro sulle
competenze professionali con i Geometri. Questi possono
infatti progettare opere in cemento armato di modesta entità,
e l’Ordine degli Architetti non può rifiutarsi di collaborare alla
formazione delle terne di collaudatori dell’opera quando il
progetto e/o la direzione dei lavori è di un geometra. Ad estendere
le competenze dei tecnici è stato il Tar Lombardia
(Brescia, sez. II) con la sentenza n. 361 del 18 aprile
2013.
Nella fattispecie, l’Ordine degli
Architetti di Bergamo aveva rifiutato la designazione
di una terna di professionisti per il collaudo di un edificio in
cemento armato di modesta entità, eseguito affidando la
direzione dei lavori di progettazione architettonica ad un geometra.
Il rifiuto degli Architetti era motivato dal fatto che le competenze
dei geometri (art. 16 del r.d. 274/1929) consistono nella
progettazione e direzione dei lavori di costruzioni rurali o di
piccoli edifici accessori in cemento armato che non
richiedono particolari operazioni di calcolo, mentre sono
escluse le costruzioni civili in cemento armato: la
partecipazione di un architetto al collaudo avrebbe rappresentato - a
detta degli architetti bergamaschi – “l'avallo di un
abuso edilizio”.
Il Collegio dei Geometri di Bergamo ha citato in giudizio gli l'Ordine degli architetti spiegando che: la designazione della terna dei nomi non è sede idonea per esprimere valutazioni sul rispetto della competenza professionale del progettista; un Ordine professionale non può stabilire le competenze professionali degli appartenenti ad un altro Ordine; gli interventi edilizi in questione, sebbene realizzati facendo uso di cemento armato, ricadono comunque nel concetto di modesta costruzione civile.
I giudici hanno dato ragione ai Geometri. Dato che anche le costruzioni civili di modesta importanza possono richiedere l’utilizzo di cemento armato, per il Tar non sarebbe legittimo “interdire ai geometri una porzione rilevante della loro competenza professionale” dal momento che è possibile scorporare in modo chiaro ed effettivo dalla progettazione e dalla direzione lavori tutta l’attività riferibile al cemento armato, che richiede calcoli complessi. La soluzione è quindi lo scorporo dell’attività professionale riguardante il cemento armato, in modo che ciascun professionista (geometra, architetto o ingegnere) riceva un incarico rientrante nel rispettivo ambito professionale con il solo vincolo di coordinarsi.
Dal punto di vista del titolo edilizio, il Tar spiega che gli Architetti possono invece segnalare all’amministrazione comunale che dal collaudo emerge il mancato rispetto della riserva sul cemento armato, impugnando il certificato di agibilità. I giudici hanno quindi sancito che “ “Quando il titolo edilizio risulti legittimo nel senso appena chiarito, non vi sono ragioni per impedire il collaudo delle opere in cemento armato che compongono la costruzione assentita”.
Il Collegio dei Geometri di Bergamo ha citato in giudizio gli l'Ordine degli architetti spiegando che: la designazione della terna dei nomi non è sede idonea per esprimere valutazioni sul rispetto della competenza professionale del progettista; un Ordine professionale non può stabilire le competenze professionali degli appartenenti ad un altro Ordine; gli interventi edilizi in questione, sebbene realizzati facendo uso di cemento armato, ricadono comunque nel concetto di modesta costruzione civile.
I giudici hanno dato ragione ai Geometri. Dato che anche le costruzioni civili di modesta importanza possono richiedere l’utilizzo di cemento armato, per il Tar non sarebbe legittimo “interdire ai geometri una porzione rilevante della loro competenza professionale” dal momento che è possibile scorporare in modo chiaro ed effettivo dalla progettazione e dalla direzione lavori tutta l’attività riferibile al cemento armato, che richiede calcoli complessi. La soluzione è quindi lo scorporo dell’attività professionale riguardante il cemento armato, in modo che ciascun professionista (geometra, architetto o ingegnere) riceva un incarico rientrante nel rispettivo ambito professionale con il solo vincolo di coordinarsi.
Dal punto di vista del titolo edilizio, il Tar spiega che gli Architetti possono invece segnalare all’amministrazione comunale che dal collaudo emerge il mancato rispetto della riserva sul cemento armato, impugnando il certificato di agibilità. I giudici hanno quindi sancito che “ “Quando il titolo edilizio risulti legittimo nel senso appena chiarito, non vi sono ragioni per impedire il collaudo delle opere in cemento armato che compongono la costruzione assentita”.