Google+ Studio Tecnico Bartolozzi Motta Rosso: aprile 2013

domenica 21 aprile 2013

36%-50%: quale detrazione applicare per le spese prima e dopo il 26 giugno



La scadenza del 30 giugno 2013 per la detrazione Irpef del 50% sugli interventi di ristrutturazione della propria è oramai alle porte. E’dunque doveroso chiarire tutti i dubbi sulla questione, a partire da quelli sull’applicazione dello sgravio rinforzato al 50% rispetto al 36%.
Lo sgravio del 50% è valido per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 sino al prossimo 30 giugno 2013. Uno dei casi tipo su cui fare luce è quello in cui un intervento di ristrutturazione edilizia è stato iniziato e in parte pagato prima del 26 giugno 2012 per poi essere completato e pagato definitivamente dopo tale data. Quale detrazione bisogna applicare in una simile situazione?
La risposta arriva dagli esperti di Fiscooggi.it: a valere è il momento in cui sono state sostenute le spese e non quando sono stati effettuati i lavori. Di conseguenza la spesa conseguita sino al 26 giugno verrà sottoposta alla detrazione del 36% con limite massimo di 48 mila euro mentre sulle spese conseguite successivamente verrà applicata la detrazione del 50% con tetto massimo di 96 mila euro.
 

sabato 20 aprile 2013

Riparte dal 27 aprile il fondo solidarietà per sospendere le rate degli acquisti prima casa


Il 27 aprile riparte il fondo solidarietà per sospendere le rate degli acquisti prima casa Dal 27 aprile prossimo tornerà operativo il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa del ministero dell'Economia che prevde la possibilità di sospendere, per un massimo di 18 mesi, il pagamento dell'intera rata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale. Il provvedimento è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La sospensione prevde l'applicazione di alcuna commissione o spesa e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive e viene concessa anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensive, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi. La sospensione non può essere richiesta invece per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) Ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenzdura esecutiva sull'immobile ipotecato;a dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una proce 2) Fruizione di agevolazioni pubbliche; 3) Assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui sopra, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

mercoledì 10 aprile 2013

Ristrutturazioni e 50% e dichiarazione fine lavori.

La dichiarazione di fine lavori per gli interventi di ristrutturazione deve essere prodotta quando la spesa è superiore a 51.645,69 euro anche se, con lo sgravio del 50%, il tetto masso detraibile si attesta a 96 mila euro. A fornire questo chiarimento è Fiscooggi.it, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate
 Il limite di spesa di 51.645,69 euro corrisponde al vecchio tetto massimo di 100 milioni di lire stabilito dal Decreto interministeriale n. 41/1998, soglia oltre la quale è obbligatoria la dichiarazione di fine lavori. Nel periodo in cui il tetto massimo di spesa per la detrazione sulle ristrutturazioni (36%) è stato di 48 mila euro l’obbligo previsto dal Decreto era di fatto decaduto. Attualmente però la detrazione del 50% sugli interventi di ristrutturazione, attiva sino al prossimo 30 giugno salvo proroghe, prevede un tetto massimo di spesa di 96 mila euro. Tale limite impone ciò che è stabilito proprio dal Decreto interministeriale n. 41/1998, secondo cui al superamento dei 51.645,69 euro di spesa massima deve essere sottoscritta la dichiarazione di esecuzione dei lavori. Si rammenta che il mancato invio costituisce motivo di revoca della detrazione e che la dichiarazione di fine lavori deve essere sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri o da altro soggetto abilitato.

lunedì 8 aprile 2013

Società tra Professionisti: pubblicato il decreto con il Regolamento



Il DM 34/2013 consente agli iscritti agli Albi di esercitare la professione in forma societaria


Dopo mesi di attesa, sabato scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, con il Regolamento delle società tra professionisti (Stp). Il provvedimento consente ai liberi professionisti iscritti agli Albi (ad esclusione di avvocati, notai e società d’ingegneria) di esercitare la professione in forma societaria.

Il “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico” (attuativo dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183), è articolato in 4 Capi e composto da 12 articoli: Definizioni, Ambito di applicazione, Conferimento dell'incarico, Obblighi di informazione, Esecuzione dell'incarico, Incompatibilità, Iscrizione nel registro delle imprese, Obbligo di iscrizione, Procedimento, Diniego di iscrizione, Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito, Regime disciplinare della società.

Il nuovo Regolamento non si applica ai modelli societari e associativi già vigenti. Esso individua inoltre due tipologie societarie:
- le “società tra professionisti” o “società professionale” costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile aventi ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati;
- le “società multidisciplinari” come società tra professionisti costituite per l'esercizio di più attività professionali (ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183), che devono iscriversi nell'albo previsto per l'attività che riveste un ruolo prevalente all'interno della società. Se non è indicata un'attività prevalente, la società può iscriversi in più albi.

Entrambi i modelli di Stp si basano sui principi di trasparenza e concorrenza. I professionisti devono infatti informare il cliente con un atto scritto di tutti gli aspetti che riguardano lo svolgimento dell’incarico, dandogli la possibilità di scegliere il professionista cui affidare il lavoro e mettendolo al corrente dell’eventuale presenza di conflitti di interesse. Il cliente deve inoltre essere informato su eventuali sostituzioni del professionista che svolge l’incarico, sulla presenza di ausiliari e sull’elenco dei soci con finalità di investimento.

I soci della Stp devono possedere requisiti di onorabilità, non devono aver riportato condanne e non devono essere stati cancellati dal proprio albo per motivi disciplinari. Ogni socio può iscriversi ad una sola Stp o società multidisciplinare all’interno della quale i professionisti devono detenere i due terzi del capitale sociale.

La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al consiglio dell’ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti, allegando: l’atto costitutivo e lo statuto della società in copia autentica; il certificato di iscrizione nel registro delle imprese; il certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda. Il Consiglio procede con l’iscrizione o, nel caso di non idoneità della Stp, ne segnala le motivazioni al rappresentante legale della società, che ha 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni.

Agenzia delle Entrate: detrazione fiscale del 50% per il fotovoltaico

Le detrazioni Irpef al 50% si applicano anche nel caso dell’installazione di pannelli fotovoltaici. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate, che accoglie come valida l’interpretazione di Anie Confindustria.
L’ISTANZA DI ANIE – La richiesta presentata ad ottobre 2012 – lo ricorda una nota - era quella di una corretta interpretazione dell'articolo 16 bis del DPR 917 del 1986 e, in particolare, che la detrazione applicata già a lavori di ristrutturazione per impianti elettrici, di riscaldamento e idraulici, si potesse applicare anche alle spese per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica fino a 20 kw nominale. Si tratta quindi delle dimensioni maggiormente utilizzate in edifici residenziali. ''La risposta va incontro alle aspettative del settore - ha dichiarato Maria Antonietta Portaluri, direttore generale di Anie - Infatti l’Agenzia riconosce che l’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e segnatamente tra quelli finalizzati a conseguire un risparmio energetico”.

domenica 7 aprile 2013

Conto Termico: tra pochi giorni le regole per chiedere gli incentivi

Si è chiusa il 25 marzo la fase di consultazione. Il Gse sta valutando le osservazioni pervenute.

 

Tra pochi giorni saranno rese note le Regole applicative del Conto Termico, il regime di sostegno introdotto dal DM del 28 dicembre 2012 per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Lo ha fatto sapere il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) che, al termine della procedura di consultazione avviata l’11 marzo 2013 e terminata lo scorso 25 marzo, sta ora valutando le osservazioni pervenute per poi precedere alla pubblicazione della versione finale del documento contenente le Regole che disciplinano l’accesso agli incentivi. Nel testo sarà presente anche il modulo per presentare la domanda al Gse.

Ricordiamo che il Conto Termico ha stanziato 900 milioni di euro annui (700 per privati/imprese e 200 per le Pa) per incentivare i piccoli interventi di incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. L’incentivo sarà pari al 40% della spesa sostenuta (soglia variabile in base alla potenza e tipologia di impianto) e sarà erogato in un periodo di tempo che va dai 2 ai 5 anni.

 

 

venerdì 5 aprile 2013

Creditori nel condominio: ecco cosa ha deciso la Cassazione

La Corte di Cassazione ha chiarito, con una recente sentenza, che se un soggetto vanta un credito nei confronti del condominio può rivalersi nei confronti del singolo condomino, ma solo in proporzione della quota di proprietà da questi detenuta.
 Il caso esaminato dalla Cassazione aveva come protagonista un condominio che era stato condannato a pagare i danni provocati dalle infiltrazioni nel magazzino, di cui due condomini erano comproprietari.
Nella sua decisione, la Cassazione ha affermato il principio della responsabilità parziale. Convalidando l’orientamento del Tribunale ordinario, che a sua volta si era rifatto a quanto espresso nel 2008 in un’altra sentenza della Cassazione, ha stabilito che gli importi del debito devono essere suddivisi tra i condomini in base alle loro quote.
Prima del 2008 era maggiormente in voga il principio della responsabilità solidale, in base al quale anche i condomini in regola con i pagamenti potevano essere chiamati a pagare per i debiti altrui e solo in un secondo momento avevano la possibilità di inoltrare un’azione per il rimborso.
Non è detto che la situazione non sia destinata a cambiare, poiché l’entrata in vigore della riforma del condominio ribalterà le carte in tavola. Dal 18 giugno, infatti, i creditori dovranno prima tentare di far pagare i condomini morosi e solo in un secondo momento potranno rivolgersi a quelli in regola con i pagamenti.

giovedì 4 aprile 2013

Completato il condominio in legno più alto d’Australia


Grazie al sistema costruttivo “CLT” il condominio in legno di Melbourne ha permesso di ridurre del 30% i consumi, abbattendo oltre 1.400 tonnellate di CO2 rispetto a calcestruzzo e acciaio. 












Rinnovabili.it) – E’ stato inaugurato lo scorso mese uno dei condomini in legno più alti del mondo: il Fortè Living di Melbourne. Parte integrate dello sviluppo del nuovo quartiere di Victoria Harbour, i 32 metri dell’edificio Fortè Living sono stati completati in poco meno di un anno, confermando le innumerevoli potenzialità del sistema costruttivo in legno.
La tecnica impiegata per il condominio di Melbourne è il CLT, Cross Laminated Timber, un sistema costruttivo che permette di sostituire totalmente l’acciaio ed il calcestruzzo, con elementi laminati in legno massiccio ad alta resistenza. Oltre a ridurre i tempi costruttivi del 30%, le costruzioni in legno permettono di ridurre l’impatto dell’intero ciclo di vita dell’edificio del 22%, come sottolinea Daryl Patterson, Responsabile di progetto della  Lend Lease, la società impegnata nella costruzione dell’ecoquartiere Victoria Harbour.

Fortè è costruito sul principio che ciò che è buono per l’ambiente è altrettanto positivo per i residenti. Utilizzando il sistema CLT l’edificio offre migliori prestazioni termiche richiedendo meno energia per riscaldare e raffreddare, il che significa riduzione dei costi energetici e di acqua, con un risparmio medio di $ 300 per anno, fino al 25% in meno rispetto a un tipico edificio tradizionale simile”.

Scegliendo solo legname certificato e proveniente da coltivazioni di conifere locali, l’edificio permetterà di risparmiare circa 1.400 tonnellate di CO2 rispetto alle costruzioni tradizionali.

L’obiettivo di Fortè Living è di raggiungere la certificazione australiana 5 Star Green Star applicando numerose altri accorgimenti per la massima efficienza energetica dell’edificio, come il recupero delle acque piovane, il verde pensile, il risparmio elettrico ed un involucro ad alte prestazioni, illustrati con grande accuratezza nel sito di presentazione del progetto.