Google+ Studio Tecnico Bartolozzi Motta Rosso: 2013

domenica 29 dicembre 2013

Acquisto programmato: comprare casa è più veloce

Contro la crisi del  mattone si moltiplicano le strategie di vendita per favorire l’incontro, sempre più difficoltoso negli ultimi tempi, tra domanda in flessione e offerta in aumento, contribuendo a riaccendere la fiducia nel mercato.
Da un’agenzia immobiliare sarda arriva una formula innovativa, una vera e propria compravendita, che non prevede alcun contratto di locazione.


 Acquisto programmato –  Niente a che fare con il rent to buy o l’affitto con riscatto. Una formula alternativa alla tradizionale compravendita.  Ad idearla sono stati Pietro Scano e Daniele Lecis, della Welchome Immobiliare di Quartu Sant’Elena (Cagliari).
Si abita la casa fin dal contratto preliminare - Acquirente e venditore stipulano un contratto preliminare di compravendita in cui viene bloccato il prezzo dell’immobile dal notaio, in modo tale che possa essere trascritto – quindi non solo registrato – e reso opponibile a terzi . Contemporaneamente l’acquirente versa al venditore un acconto iniziale, almeno un 10%, che può essere imputato o ad acconto prezzo o a caparra confirmatoria.
A partire da questo momento l’acquirente potrà abitare la casa e inizierà a versare al proprietario una rata mensile che sarà detratta integralmente dal prezzo di vendita, anch’essa imputata a caparra e che non è un canone di affitto, per un massimo di 36 mesi, 3 anni.  L’importo versato complessivamente attraverso le rate mensili deve essere pari ad almeno il 10% del prezzo dell’immobile (o comunque la somma di acconto iniziale e rate deve essere almeno pari al 20% del prezzo dell’immobile, perché il saldo sia pari o inferiore all’80%).
Circa 12 mesi prima della scadenza del preliminare, l’acquirente deve iniziare a “sondare il terreno” presso gli istituti bancari per procedere al saldo del prezzo qualora intenda avvalersi di un mutuo.

Il rogito dopo 3 anni – La stipula del rogito avviene dopo 3 anni , con il passaggio di proprietà effettivo, poiché secondo le norme del codice civile, l’effetto della trascrizione del compromesso  cessa di esistere con il passare del 36esimo mese dalla data della trascrizione stessa.
A questo punto la somma da saldare è pari o meno dell’80% del prezzo, che è l’importo che le banche oggi sono disposte a finanziare  per l’eventuale erogazione del mutuo.
Pensato per chi non ha capitali disponibili - L’acquisto programmato si pone come valida alternativa per quelle persone che sono solvibili, quindi mutuabili, ma che purtroppo non hanno accumulato la somma necessaria per far fronte ai parametri richiesti dalle banche. Oppure per chi ha necessità di vendere la propria casa per poterne ricomprare un’altra.

Vantaggi per i proprietari –  Quei proprietari che oggi non riescono a vendere la propria casa vuota, decidendo di vendere attraverso la formula dell’acquisto programmato, iniziano a incamerare del denaro che consente di far fronte alla gestione dell’immobile. Dal momento della consegna, contestualmente alla firma del preliminare di compravendita, le spese di manutenzione ordinaria e di esercizio sono a carico dell’acquirente. A carico del proprietario rimangono le spese straordinarie e l’Imu. Se alla scadenza dei 3 anni l’acquirente non dovesse sostenere l’acquisto, l’immobile rimane al proprietario. Nel caso l’acquirente non intenda procedere all’acquisto, il preliminare può essere ceduto a terzi ed egli può trovare una persona che si sostituisca a lui nell’adempimento dell’obbligo e magari rientrare in possesso delle somme versate.



lunedì 23 dicembre 2013

Modifiche correttive alla riforma del condominio.

Nel Dl Destinazione Italia sono state accolte molte delle richieste delle associazioni della proprietà e degli amministratori per modificare la riforma del condominio (legge 220/2012). La riforma, infatti, conteneva alcuni aspetti problematici che ne minavano l'efficienza e, subito dopo approvata, era stata lanciata l'idea di un correttivo.

Correttivi di buonsenso che consentiranno anche di investire sulla professionalità degli aministratori per evitare contenzioso». Eccoli, in sintesi.
Per il fondo condominiale obbligatorio la modifica prevede che possa considerarsi costituito se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che prevede il pagamento graduale a stato di avanzamento lavori. Quindi, di fatto, l'unico obbligo sarebbe di avere in cassa il denaro occorrente alle scadenze del pagamento dell'impresa.

La formazione iniziale e periodica degli amministratori, resa obbligatoria (con alcune eccezioni) dalla legge 220/2012 sarà regolata dal ministero della Giustizia, che fisserà i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione stessa e i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi.
Viene poi eliminato l'equivoco che aveva fatto inserire le opere per il risparmio energetico tra le innovazioni che richiedevano comunque la maggioranza degli intervenuti in assemblea e i 2/3 dei millesimi. Ora, sopprimendo all'articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile le parole «per il contenimento del consumo energetico degli edifici» resterebbe solo la maggioranza indicata dall'articolo 26 della legge 10/91: quella degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore, «Una maggioranza che sbloccherà non poche opere di risparmio energetico», sottolinea Ferri.
Semplificazione anche per il registro di anagrafe condominiale, previsto dall'articolo 1130, comma 1, n. 6 del Codice civile: l'obbligo di reperire i dati sulla sicurezza si ridurrebbe alle sole parti comuni, quindi i condomini non dovrebbero più fornire la famosa (e poco verificabile) dichiarazione sulla sicurezza del singolo appartamento.
Le sanzioni per le violazioni al regolamento condominiale (ora sino a 200 euro e anche 800 euro) saranno deliberate dall'assemblea con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi.


martedì 10 dicembre 2013

Scadenza Imu dicembre 2013: chi deve pagare?

Si ripresenta il problema della scadenza Imu di dicembre 2013. In molti si chiedono chi deve pagare e il Governo ha varato un apposito decreto, per stabilire dei principi di fondo. In generale la somma da pagare corrisponderebbe a quella che si è versata a giugno, in occasione del pagamento della prima rata dell’Imu. Ci sono, comunque, dei casi molto particolari, che dovrebbero essere tenuti in considerazione. Si tratta soprattutto delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che corrispondono rispettivamente ad abitazioni signorili, ville e dimore storiche, raccolte nella comune categoria di dimore di lusso.
I proprietari di queste abitazioni, usate come case principali, dovranno pagare lo stesso, anche se potranno ottenere una detrazione di 200 euro. A pagare saranno anche le abitazioni degli Iacp, a meno che la legge di stabilità non introduca delle modifiche. Per gli immobili Iacp sarà il Comune a stabilire un’aliquota specifica.

Particolare è anche il quadro per gli edifici che rientrano nella categoria catastale D, stabilimenti e centri commerciali. In questi casi il valore imponibile aumenterebbe dell’8,33%. Tuttavia è da tenere presente che, nel caso degli immobili strumentali, si potrebbe detrarre il 30% dell’Imu dalle imposte sui redditi.
Tutte queste disposizioni sono contenute nel decreto 133. E’ sempre lo stesso provvedimento legislativo che stabilisce il pagamento, entro il 16 gennaio dell’anno prossimo, di un contributo che corrisponde al 40% dell’imposta più costosa, a patto che il Comune abbia stabilito un’aliquota superiore dello 0,4%.

Si conferma, comunque, un fabbisogno di risorse molto elevato e appare indicativo come il tutto potrebbe andare a carico dei contribuenti. I sindaci si aspettavano un rimborso del mancato introito e, quindi, proprio in queste ore, si starebbe pensando di cercare una soluzione. Ad esempio, si sta valutando anche l’ipotesi di far pagare ai contribuenti, per poi effettuare un rimborso.
Tutto ciò di certo per coloro che dovrebbero pagare non rappresenterebbe, comunque, una soluzione soddisfacente, perché se non altro si tradurrebbe in una perdita di tempo e nell’esborso dei costi di consulenza. Rimangono, quindi, delle incognite su quali saranno le prossime mosse che lo Stato deciderà di fare in questo senso.

sabato 23 novembre 2013

Contratto di locazione: come si registra?

Sono tanti i cittadini italiani che non potendo in alcun modo accollarsi le spese per il sostentamento di un mutuo, possono solo ripiegare su un contratto d’affitto. Cerchiamo oggi di capire tutte le norme che regolamentano i contratti di locazione e in particolare capire come si registra un contratto di locazione.


La prima cosa da fare con un contratto di locazione è procedere con la registrazione entro 30 giorni dalla stipula, a meno che la durata del contratto non sia inferiore a 30 giorni. Ma vediamo i dettagli.
E’ possibile effettuare la registrazione del contratto di locazione sia in modalità cartacea recandosi in un ufficio dell’Agenzia delle Entrate sia direttamente online. Per farlo sono stati predisposti degli appositi modelli. Qui di seguito, elenchiamo le principali soluzioni e relativo funzionamento:
  • Il modello Siria che viene utilizzato dal contribuente per registrare il contratto di locazione ad uso abitativo e per optare per l’imposta sostitutiva, la cedolare secca (invio esclusivamente telematico)
  • Il modello Iris che viene utilizzato dal contribuente per registrare il contratto di locazione ad uso abitativo e per versare le imposte di registro e bollo (invio esclusivamente telematico)
  • Il modello 69 che viene utilizzato dal contribuente per registrare qualsiasi tipo di contratto presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate
  • Il modello RR che viene utilizzato dal contribuente per registrare più contratti presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
    Una volta chiariti quali possono essere i modelli da utilizzare, vediamo come procedere. Innanzitutto occorre tener presente che l’obbligatorietà della registrazione dei contratti d’affitto vale per tutti i contratti che superino i 30 giorno all’anno, anche se non consecutivi. La registrazione va richiesta all’Agenzia delle Entrate con le seguenti modalità:
    Registrazione Contratto di Affitto e Locazione Uso Abitativo e commerciale online con cedolare secca e regime ordinario
    Nel caso in cui si opti per questa modalità, i contribuenti possono procedere alla compilazione delle richieste di registrazione dei contratti di affitto, utilizzando:
  • Siria: programma che consente ai contribuenti di effettuare il download gratuito del software e poi compilare la domanda di registrazione. Il modello Siria deve essere utilizzato dai contribuenti per registrare i contratti di locazione a uso abitativo e per optare per la cedolare secca.
  • Siria web: programma che consente di compilare on line direttamente da casa dal proprio pc, la domanda di registrazione del contratto di locazione. Il programma molto facile da utilizzare e molto intuitivo, oltre a permettere la registrazione del contratto di affitto ad uso abitativo, consente di aderire all’opzione per la cedolare secca (regime sostitutivo).
  • Iris: applicazione che consente ai contribuenti di effettuare il download gratuito del software e poi di compilare la domanda di registrazione.
  • Iris web: programma semplificato che consente di compilare on line la domanda di registrazione del contratto di locazione per uso abitativo senza bisogno di scaricare alcun software e permette il pagamento contestuale delle imposte di registro e di bollo in caso di adesione al regime ordinario circa la tassazione sugli immobili.
  • Contratti di locazione: applicazione che consente ai contribuenti di effettuare il download gratuito del software e poi di compilare la domanda di registrazione del contratto di locazione per tutte le tipologie e il versamento contestuale delle imposte di registro e bollo.
  • Locazioni web: programma semplificato che consente di compilare on line la domanda di registrazione del contratto di locazione per tutte le tipologie, ovvero, per uso abitativo e commerciale, senza bisogno di scaricare alcun software e permette il pagamento contestuale delle imposte di registro e di bollo.
    Registrazione tramite intermediatori autorizzati
    Con la voce intermediario abilitato, si intendono professionisti, associazioni di categoria, Caf e Patronati autorizzati e già registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
    Registrazione tramite modello 69
    Nel caso in cui si opti per
     il modello 69, questo, debitamente compilato, consente la registrazione del contratto di affitto e locazione e il versamento presso qualsiasi sportello bancario o postale, dell’imposta di registro in caso di tassazione a regime ordinario. La misura dell’imposta dipende da diverse condizioni, prima fra tutte la tipologia di immobili, poi anche la durata contrattuale, la scelta di versare l’imposta in un’unica soluzione o annuale. In alternativa il modulo permette anche di indicare la scelta del regime sostitutivo agevolato della cedolare secca. Nel caso in cui si voglia ricorrere al modello 69, gli interessati devono presentare presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia, la seguente documentazione:
    Contratto di affitto da registrare: almeno 2 copie
    Modello 69: 1 copia
    Registrazione di più contratti: è necessario compilare un elenco, utilizzando il modello RR, sul quale vanno riportati tutti i contratti da registrare.
    Contrassegno telematico ex marca da bollo da 14,62 euro: solo se non si sceglie il regime della cedolare secca: è necessario un contrassegno per ogni quattro facciate di contratto o 100 righe, nello specifico va apposta una marca da bollo su ogni copia del contratto da registrare.
    Tassazione a regime ordinario: copia del pagamento dell’imposta di registro da versare tramite modello F23.
    Tassazione sostitutiva cedolare secca: coloro che optano per il regime della cedolare secca non devono pagare l’imposta di registro ma l’imposta sostitutiva acconto e saldo, il cui versamento segue gli stessi termini previsti per l’Irpef.

venerdì 8 novembre 2013

Efficienza energetica il 58% delle famiglie non conosce i nuovi econobus

Troppe le norme sull'efficienza energetica, troppo repentini i cambiamenti e, soprattutto, troppe previsioni, difficili da decifrare. Alla fine, invece che agevolare il settore, si finisce con rallentare e penalizzare il mercato di chi lavora per la aumentare sostenibilità del patrimonio immobiliare. 

A fotografare il disagio dei cittadini è la seconda edizione dell'indagine realizzata dall'Osservatorio sull'efficienza energetica. L'analisi è resa dall'Istituto per gli studi sulla pubblica opinione, guidato dal professor Renato Mannheimer, ed è stata commissionata da Domotecnica - la prima rete in franchising indipendente delle aziende di installazione che operano nel campo dell'efficienza - in partnership con AccentureAxpoBNL ed Eni. I dati sono stati diffusi a Torino, in occasione del 15simo Congresso nazionale di Domotecnica.



Scorrendo le pagine dell'analisi, il primo dato che salta all'occhio è che il 76% del campione intervistato denuncia norme sugli incentivi e sgravi troppo mutevoli nel tempo, il 75% dichiara di non riuscire a comprendere la soluzione migliore da adottare per la propria casa e il 72% mette in luce come il tema dell'efficienza energetica sia ad oggi territorio riservato alla sola comprensione di addetti ai lavori. «I cittadini, così come le piccole imprese – spiega Mannheimer – sono dunque disorientati dai continui cambiamenti di rotta. Normalmente, quando si effettua un'indagine sulla conoscenza o meno di una norma, la maggioranza degli intervistati è portata a rispondere di sì per timore di fare cattive figure. Ciò nonostante, il 58% delle famiglie e il 35% delle piccole aziende ci ha detto di non avere nozione alcuna circa la proroga degli incentivi del 50% e 65%, entrata in vigore lo scorso giugno». 

Una vera occasione perduta. A cui si potrebbe mettere riparo con una corretta comunicazione. «Anche perchè – spiega ancora Mannheimer -, come già era emerso lo scorso anno, la gente è attenta ai temi dell'efficienza energetica. Tutte le percentuali a riguardo sono in crescita. Mentre il 12% delle famiglie, cioè un mercato potenziale di 10,2 miliardi, afferma di avere nei piani futuri l'intenzione di effettuare in casa lavori di riqualificazione». 
Certo la crisi economica qualche impatto lo ha avuto. Perché l'84% degli intervistati fra le famiglie e l'88% fra le imprese e i piccoli esercizi del commercio ritiene che non sia questo il momento di effettuare investimenti, mentre il 75% degli italiani esclude di voler cambiare le proprie abitudini o mettere mano alla propria casa, anche se a consigliarglielo fosse un tecnico, dopo aver effettuato un check-up delle prestazioni energetiche dell'abitazione.
C'è comunque un 39% che valuterebbe con attenzione le proposte e prenderebbe in considerazione di attuarne alcune. Mentre molti sarebbero disposti a cambiare idea di fronte alla possibilità di ottenere un finanziamento bancario per effettuare un intervento di efficienza energetica e, soprattutto, di poter detrarre dalle tasse gli interessi del mutuo stesso. 
Rispetto alle grandi imprese, infine, la maggioranza delle persone contattate dichiara di avere fiducia piuttosto nelle realtà più piccole e artigiane. Sia in termini di consulenza e informazione, che in termini di preventivi, acquisti e installazione dei prodotti. «Istituzioni ed aziende – conclude pertanto Luca Dal Fabbro - devono mettere in campo tutte le risorse necessarie affinché il messaggio non solo arrivi ai cittadini, ma lo faccia in modo corretto ed efficace. La formazione dell'ultimo miglio, ciò di coloro che poi sono l'interfaccia vera con i cittadini, è fondamentale. Domotecnica nel corso di 20 anni di attività ha sempre promosso la cultura dell'efficienza energetica e con l'Osservatorio, realizzato insieme a partner autorevoli, abbiamo voluto dare un ulteriore contributo allo sviluppo del settore».

sabato 2 novembre 2013

Affitti e cedolare secca, le nuove regole.

La tassazione per le locazioni di immobili a canone concordato scende dal 19% al 15%

Nell’ottica di un rilancio delle politiche abitative del nostro Paese, nel breve volgere di qualche settimana sono state emanate dal governo due normative che tenderebbero a favorire la locazione di immobili. L’ultima in ordine di tempo è legata alle nuove regole di imposizione fiscale locale attraverso la Trise, che a differenza di quanto accadeva con l’Imu, penalizza i proprietari di case sfitte. Come noto però si tratta di una disciplina ora all’esame del Parlamento e dunque lungi dall’essere ancora operativa.

TRISE, SE A RIMETTERCI SONO GLI INQUILINI
E’ stata invece già approvato un altro provvedimento che, sempre nelle intenzioni, dovrebbe spingere all’affitto di abitazioni. Stiamo parlando della cosiddetta cedolare secca, la cui nuova disciplina era contenuta nel decreto Imu n. 102 del 31 agosto, convertito definitivamente in legge dal Senato proprio qualche giorno fa. Grazie all’articolo 4 della nuova norma viene ridotta l’aliquota della citata cedolare secca, introdotta dal decreto legislativo n. 23/2011 sul federalismo municipale. Già a partire dall’anno di imposta 2013 dunque, per gli immobili locati a canone concordato, l’aliquota passa dal 19% al 15%. Un significativo vantaggio fiscale del quale dunque potranno approfittare molti proprietari di seconde case sfitte. Per poterlo fare però bisogna tenere conto di una serie di paletti che la legge impone a chi voglia usufruire di questa agevolazione.

TASSE E IMMOBILI, SE LA SECONDA CASA DIVENTA UN LUSSO
Innanzitutto il canone di locazione, che deve essere di entità inferiore a quelli tipici di mercato e che viene fissato a livello locale dalle associazioni territoriali degli inquilini e dai Comuni, a cui, in alcuni casi, si possono aggiungere le associazioni rappresentative dei proprietari immobiliari. Un ulteriore limitazione è data poi dalla durata dei contratti di affitto in questione. Il regime “a canone concordato” prevede, infatti, una durata inferiore rispetto ai contratti ordinari di locazione. È possibile affittare un’abitazione, se a canone concordato, per un periodo iniziale di tre anni, avendo poi la possibilità di un rinnovo, tacito, per altri due.

IMPOSTE LOCALI, ARRIVANO LE DETRAZIONI
 Limitazioni a cui però, come detto, corrispondono rilevanti agevolazioni fiscali, tra le quali non bisogna dimenticare, oltre a quella dell’aliquota secca scesa ora al 15%, anche un calcolo dell’Irpef, che è limitata ad un imponibile massimo, per il percepito nell’anno d’imposta dell’inquilino, del 40,5%, insieme ad una ulteriore riduzione dell’imposta di registro del 30%. Infine, è bene ricordare che, nell’ambito di applicazione della disciplina sulla cedolare secca, sono inclusi tutti gli immobili accatastati dalle classi A1 alla A11, ad esclusione quindi della sola classe A10 che si riferisce agli uffici.

giovedì 24 ottobre 2013

Quanto costa abitare in un fashion district? L’indagine di Casa.it

Abitare nel fashion district di una delle città più famose del mondo per la moda è forse il sogno di molti, ma quanto può costare realizzare questo desiderio? Il Centro Studi di Casa.it, il portale immobiliare numero uno in Italia, ha provato a rispondere a questo interrogativo, rilevando i prezzi delle case nel Garment District di New York, nel VI o nel VIII Arrondissement di Parigi e nelquadrilatero della moda” milanese. Così, a pochi giorni dal termine della settimana della moda milanese, Casa.it ha quantificato la realizzazione del desiderio di esser vicini di casa delle griffe più celebri. Vediamo cosa è emerso.


Stando ai dati rilevati dal portale, trovare casa nel Garment District di New York, il quartiere dove si concentrano il maggior numero di griffe della moda e i relativi negozi, significa prepararsi a staccare un assegno a sei zeri. Se si tiene poi conto dell’andamento positivo del mercato residenziale di Manhattan, il valore al metro quadro sta continuando a lievitare, con rincari che a settembre hanno toccato il +13,5% rispetto all’anno precedente.
Restando sempre nei confini americani, Casa.it ha stilato anche la classifica delle vie più care: il primato va a Park Avenue e Madison Avenue, seguite a ruota da Quinta, Sesta e Settima Strada. Il prezzo medio delle abitazioni usate, quindi anche suscettibili di ristrutturazione, sono mediamente superiori ai 13.000 euro al metro quadro. Gli attici in Park Avenue toccano in media i 20.000 euro al metro quadro e quelle più di valore superano facilmente i 22.000 euro.
Si tratta dunque di cifre da capogiro che a quanto pare non riescono a frenare il mercato: il fashion district risulta infatti uno dei più attivi sia sul fronte delle compravendite che in quello delle locazioni, con l’affitto di un monolocale di 50 mq che può arrivare a costare più di 5.000 euro al mese. A questo va aggiunto un altro dettaglio: i potenziali acquirenti non solo devono avere un reddito annuo netto superiore ai 100.000 euro, ma anche superare i giudizi delle commissioni appositamente istituite dagli inquilini proprietari prima di poter procedere all’acquisto.
Casa.it ha poi continuato l’analisi spostando la sua attenzione sull’Europa e in particolare su Parigi: sebbene in terra francese le quotazioni degli immobili siano in frenata, nel VI arrondissement, che da anni è il quartiere più caro di Parigi, i prezzi di vendita in media non sono mai inferiori ai 13.000 euro al mq. Sempre all’interno del VI arrondissement rientrano altri quartieri che detengono il record nei prezzi di vendita delle abitazioni, come Odéon o Monnaie, dove i valori hanno toccato punte massime tra i 16.000 e i 19.000 euro al metro quadro. Il distretto che può dirsi più legato alla moda parigina è però quello che parte dagli Champs Elysées e arriva sino Place Vendome. InAvenue Montaigne, ad esempio, trovare un appartamento ristrutturato sotto i 16.000 euro al mq è praticamente impossibile. E più ci si avvicina agli Champs Elysées, più alto sarà il prezzo dell’abitazione.
Ma veniamo dunque alle vie milanesi del Quadrilatero della Moda. Prendendo in considerazione gli ultimi piani in Via Montenapoleone e Via della Spiga, i prezzi di transazione arrivano a toccare punte di circa 17.000 euro al mq. Ma nel caso di Milano c’è una tendenza particolare che occorre osservare: una domanda abbastanza cospicua proviene da chi cerca un immobile in affitto soprattutto per i periodi coincidenti con la Milano Fashion Week e quindi i potenziali investitori cercano di approfittare del periodo di crisi per acquistare immobili che potenzialmente torneranno a salire. Altra caratteristica che contraddistingue il mercato milanese è quella delle tempistiche: i tempi di vendita si sono allungati parecchio, con una durata media delle trattative che ormai naviga stabilmente sopra i 10 mesi. La Milano da Bere, dove le trattative nelle vie più prestigiose potevano concludersi in meno di 30 giorni, non è più quella di una volta.

lunedì 21 ottobre 2013

Legge di stabilità 2013: tutte le novità per gli italiani

La Legge di Stabilità 2013 ha varcato le soglie del Consiglio dei Ministri e ha già subito parecchie modificazioni rispetto alla bozza circolata nei giorni scorsi. Vengono meno i tagli alla Sanità e l’aumento dell’aliquota sulle rendite finanziarie; entrano invece la rivalutazione delle partecipazioni delle banche al capitale di Bankitalia e una misura strutturale per favorire il rientro dei capitali illecitamente detenuti all’estero. Ma vediamo tutte la manovre previste dalla Legge di Stabilità 2013 e quali effetti avranno sugli italiani.
Le risorse per abbattere il cuneo fiscale
A partire dal 2014, prende avvio la riforma dell’Imu e soprattutto si procederà ad un primo taglio delle tasse per le imprese e i lavoratori. L’obiettivo è quello di abbattere il cuneo fiscale, ma le risorse a disposizione per farlo non sono molte. Attualmente, in discussione, ci sono 11,6 miliardi in tre anni, 5 per i lavoratori, 5,6 per le imprese. Nel 2014 lo sgravio sulle buste paga, concentrato sui redditi più bassi, sarà di un miliardo e mezzo di euro e la sua articolazione sarà decisa dal governo con il Parlamento e le parte sociali. Per le imprese, invece, ci sarà una riduzione dell’Irap sulla componente relativa al costo del lavoro (400 milioni di sgravio nel 2014) e un taglio (da un miliardo) dei contributi sociali. Confermato il potenziamento dell’Ace, l’aiuto alla capitalizzazione delle imprese, la cui aliquota salirà dal 3 al 4,5%, e al 6% nel 2015.
La nuova Service Tax si chiamerà Trise
La nuova Service tax, che scatta dal 2014, si chiamerà Trise e assorbirà Imu, Tares e Tarsu. Ecco i dettagli: la quota sui servizi indivisibili (Tasi) vale l’1 per mille della base imponibile Imu (o 1 euro a metro quadro a scelta dei comuni), mentre la quota rifiuti (Tari) dovrà coprire i costi del servizio. Quest’ultima sarà a carico dei proprietari, ma i comuni potranno chiedere il pagamento fino al 30% della Tasi anche agli inquilini. La nuova Trise, secondo i calcoli della Uil per una famiglia di 4 persone in un appartamento di 100 metri quadri, peserà in media sulla prima casa nel 2014 per 366 euro a famiglia, in aumento rispetto ai 281 medi del 2013 ma in calo rispetto ai 450 del 2012 quando l’Imu si pagò anche sulla prima casa.
Rendite finanziarie ed ecobonus
Altro cambiamento in discussione rispetto al testo della bozza, è che dalla Legge di Stabilità 2013 scompare l’aumento dell’aliquota fiscale sulle rendite finanziarie dal 20 al 22%, ma viene invece confermato l’aumento dell’imposta di bollo sulla gestione titoli (porterà 900 milioni in più). Per le imprese scatta la possibilità di una nuova rivalutazione dei beni aziendali e delle partecipazioni (con un gettito atteso di 500 milioni nel 2014), mentre alle banche e agli altri intermediari finanziari viene concessa la facoltà, dall’anno prossimo, di ammortizzare le svalutazioni dei crediti non più esigibili. A loro conviene per pulire il bilancio, mentre lo Stato incassa le relative tasse: 2,2 miliardi solo nel 2014. Tra le altre misure fiscali previste dalla manovra 2014 c’è una nuova stretta sulle compensazioni delle imposte indirette, che vale 450 milioni di euro, la conferma delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e gli arredi (un miliardo) e, in prospettiva, una riduzione delle agevolazioni fiscali a favore di famiglie e imprese. Dal capitolo delle cosiddette «tax expenditures», entro gennaio e con il contributo anche in questo caso delle parti sociali e del Parlamento, dovranno essere definiti almeno 500 milioni di tagli permanenti.
Le novità per il pubblico impiego
La Legge di Stabilità 2013 dovrebbe portare ad un taglio del 10% degli straordinari, misura ridotta al 5% per militari, polizia e vigili del fuoco, il blocco della contrattazione oltre il 2014, un tetto all’indennità di vacanza contrattuale e un rafforzamento del blocco del tun over. Non è stata inserita, alla fine, la norma che avrebbe consentito di ridurre lo stipendio agli statali in caso di trasferimento, mentre per le buonuscite si prevede il pagamento spalmato non più su 6 ma su 12 mesi. Il tetto di retribuzione dei 300 mila euro lordi l’anno viene poi esteso a «chiunque» riceva retribuzioni o emolumenti dal pubblico.

Blocco delle pensioni oltre i 3mila euro
La quota di pensione oltre sei volte il trattamento minimo Inps, ossia 3.000 euro lordi al mese, non verrà rivalutata nei prossimi tre anni, mentre quelle inferiori, a partire dai 1.500 euro lordi, avranno una rivalutazione solo parziale e più bassa di quella odierna.Nella bozza della legge di Stabilità, si legge infatti che verranno rivalutate del 100% quelle fino a 1.500 euro; del 90% quelle fino a 2.000 euro; del 75% quelle fino a 2.500. Per quelle tra i 2.500 e i 3.000 euro la rivalutazione sarà del 50%, oltre tale soglia verranno bloccate.
In bilico il contributo di solidarietà, il prelievo a carico delle pensioni oltre i 100 mila euro. Nella bozza entrata a Palazzo Chigi la sovrattassa era del 5% per la parte eccedente i 100 mila euro fino 150 mila, del 10% oltre i 150 mila e del 15% oltre i 200 mila euro. C’è una differenza rispetto ai vecchi contributi di solidarietà, bocciati dalla Corte costituzionale che li aveva considerati discriminatori perché relativi solo alla categoria dei pensionati: il gettito non dovrebbe finire in maniera indistinta nelle casse dello Stato ma andare a «favore delle gestione previdenziali obbligatorie di appartenenza». Resta da vedere se questo correttivo basterà a superare le obiezioni di incostituzionalità.

domenica 20 ottobre 2013

Accensione riscaldamento, date e orari: quanto spenderemo?

Regioni del sud a parte, ancora impegnate con gli ultimi bagni di una stagione che sembra non voler finire, l’autunno è ormai arrivato in gran parte delle regioni italiane. E quello che forse in tanti si sono chiesti in questi ultimi giorni, fatti di freddo e pioggia, è: quando accenderanno i riscaldamenti? Vediamo le date e gli orari previsti per l’accensione del riscaldamento nelle diverse città italiane e soprattutto cerchiamo di capire quanto gli italiani dovranno spendere per quest’anno.

Termosifoni si o no? Finalmente l’attesa sembra esser finita. Scopriamo in che modo.
Il calendario termico suddivide i comuni italiani in sei zone termiche dalla A alla F, in base al clima locale. E si applica anche agli appartamenti con termosifone autonomo.
In casa i radiatori si possono tenere a 20, massimo 22° C dalle 5 di mattina alle 23. Eccetto gli impianti centralizzati di nuovo tipo con sistemi di termoregolazione, cronotermostato e teleriscaldamento. Restano fuori anche alcuni tipi d’impianto termico al servizio di più unità immobiliari: gli amministratori dei condomini che ne sono dotati devono esporre una tabella che indichi orario e giorni annuali di accensione.
Ecco le zone termiche:
  • FASCIA A
    6 ore al giorno (dal 1° dicembre al 15 marzo)
    Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle (provincia di Agrigento)
  • FASCIA B
    8 ore al giorno (dal 1° dicembre al 31 marzo)
    Crotone, Reggio Calabria, Tortolì, Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Trapani
  • FASCIA C
    10 ore al giorno (dal 15 novembre al 31 marzo)
    Catanzaro, Cosenza, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Latina, Imperia, Bari, Barletta, Andria, Trani, Brindisi, Lecce, Taranto, Cagliari, Carbonia, Iglesias, Villacidro, Olbia, Oristano, Sassari, Ragusa
  • FASCIA D
    12 ore al giorno (dal 1° novembre al 15 aprile)
    Chieti, Pescara, Teramo, Matera, Vibo Valentia, Avellino, Forli, Roma, Viterbo, Genova, La Spezia, Savona, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro, Isernia, Foggia, Nuoro, Tempio Pausania, Caltanissetta, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Terni
  • FASCIA E
    14 ore al giorno (dal 15 ottobre al 15 aprile)
    L’Aquila, Bologna, Ferrara, Potenza, Modena, Cesena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, Frosinone, Rieti, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Urbino, Campobasso, Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Enna, Arezzo, Bolzano, Perugia, Aosta, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza
  • FASCIA F
    Nessun limite di accensione
    Cuneo, Trento, Belluno


    Risparmio con le termo valvole
    Interessante, parlando di riscaldamento, fare riferimento ad un’analisi condotta dal portale Facile.it. Stando all’indagine, 
    chi ha già installato come strumento di riscaldamento le termo valvole risparmierà fino ad oltre il 23%. Il portale ha considerato il consumo standard di un nucleo familiare composto da 3 elementi e dai risultati è emerso che chi ha in casa un impianto centralizzato spende mediamente 1.120 euro all’anno per riscaldare gli ambienti; la spesa scende invece a 1.008 euro se lo stesso impianto viene dotato di termo valvole. Nel caso in cui, quindi, si decidesse da passare da un riscaldamento centralizzato tradizionale ad uno autonomo con termo valvole (già rese obbligatorie in Lombardia e Piemonte dallo scorso 1 agosto per moltissimi impianti, e imposto in maniera progressiva su tutto il territorio nazionale dal 1 settembre 2014), le bollette diminuirebbero subito di 263 euro all’anno. E i costi da sostenere per trasformare l’impianto? Non si tratta di una spesa esorbitante, anche perchè detraibile nella misura del 65% per la manovra sugli ecobonus.

Accesso al mutuo per le giovani coppie con contratti atipici

FINALITÀ DEL FONDO
Il fondo consente alle giovani coppie con un reddito sufficiente seppur di natura precaria, di ottenere un mutuo per l¹acquisto della prima casa, anche se prive delle garanzie abitualmente richieste.

AMMONTARE DEL FONDO
Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00)


CARATTERISTICHE DEI BENEFICIARI
  • giovani coppie coniugate (con o senza figli) o nuclei familiari anche mono genitoriali con figli minori;
  • età inferiore a 35 anni (tale requisito deve essere soddisfatto da tutti i richiedenti);
  • reddito ISEE complessivo non superiore a 40 mila euro*;
  • non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo.
CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE
  • deve essere adibito ad abitazione principale;
  • non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili),
    A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere una superficie superiore a 95 metri quadrati*;
  • non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.
CARATTERISTICHE DEL MUTUO
  • mutui ipotecari per l¹acquisto dell¹abitazione principale;
  • di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • Il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri consentiti dall'accordo tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e l'ABI.
GARANTISCE LO STATO
L¹accordo tra Abi e Dipartimento della Gioventù prevede che lo stato garantisca il 50% della quota capitale del mutuo concesso. Le banche non potranno richiedere garanzie ulteriori oltre l¹ipoteca sull¹immobile.
CARATTERISTICHE DEI FINANZIATORI
  • banche;
  • intermediari finanziari.

Per avere informazioni su come accedere ai fondi e scaricare i moduli visita IL SITO DEDICATO
* Modifiche introdotte dal Decreto di modifica 103 del 24-06-2013
Puoi consultare anche il  Decreto 256 DEL 17-12-2010
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - http://www.gioventu.gov.it

sabato 19 ottobre 2013

Ristrutturazioni edilizie: online la Guida aggiornata dell'Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate informa che è stata aggiornata la guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

Tra le ultime novità introdotte dalla normativa, la detrazione del 65%delle spese effettuate dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per l'adozione di misure antisismiche sulle costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.
L'Agenzia ricorda che per chi ristruttura un immobile, è previsto anche un ulteriore sconto fiscale del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), da destinare all'arredo. La spesa massima detraibile è pari a 10 mila euro, da effettuare nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013.

Niente condono se l’immobile non è antisismico

In una nazione come l’Italia ad alto rischio sismico dove l’edilizia abusiva o non rispettosa delle prescrizioni antisismiche ha causato e causa morti e danni agevolmente evitabili o quantomeno contenibili, appare opportuno richiamare l’attenzione su questa recente pronuncia del T.A.R. Palermo.


Il caso.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che negato la richiesta di concessione edilizia in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 14 della l. 28 febbraio 1985 n. 47 poiché non era stato prodotto il certificato di idoneità sismica dell’immobile. Il T.A.R. ha respinto il ricorso per i seguenti motivi.
Il certificato di idoneità antisismica. All’epoca della richiesta di concessione edilizia in sanatoria era vigente la disposizione dell’art. 35 della l. 47/1985 e ss.mm.ii. che prevedeva che il rilascio della concessione in sanatoria (anche nella forma del condono) fosse subordinato al deposito, presso l’Ufficio del Genio Civile, dell’eventuale progetto di adeguamento alle norme tecniche vigenti e comunque all’acquisizione della certificazione di idoneità sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, certificazione che va chiesta al predetto Ufficio e che solamente quest’ultimo è competente a rilasciare.
Il T.A.R., inoltre, ha precisato che tale certificazione non poteva riguardare unicamente le singole opere edilizie abusive, in quanto era necessario verificare la complessiva idoneità statica e sismica dell’immobile. L’Amministrazione, infatti, deve accertare se “il palazzo e le sue mura portanti (fino alle più profonde fondamenta) siano in grado di sopportare gli effetti […] della complessiva serie degli interventi modificativi effettuati e dunque il peso derivante dall’intera mole delle opere abusive via via autonomamente realizzate nel tempo dai vari condomini”.
L’interesse pubblico all’antisismicità degli immobili. Nella sentenza in commento viene stabilito anche il principio secondo cui bisogna sempre operare “una valutazione più complessa, che presuppone un’indagine analitica, dettagliata, articolata e profonda; indagine da condurre scrupolosamente, con specifico riguardo alla tutela della pubblica incolumità ed alla salvaguardia della vita umana dal pericolo di crolli e di disastri. E cioè non nell’interesse del singolo condominio, ma nel superiore interesse pubblico”.
Pertanto, anche qualora la normativa non avesse previsto espressamente la presentazione della certificazione antisismica, vi applicherebbero comunque i principi generali del diritto amministrativo autorizzerebbero sempre l’ Amministrazione a “richiedere la verifica della idoneità statica e sismica di un edificio ove sorgessero motivate preoccupazioni e/o perplessità al riguardo; o ove si paventasse il pericolo di crolli con conseguenti danni per la pubblica incolumità. In caso contrario si dovrebbe giungere all’aberrante conclusione che in presenza della documentazione prescritta dalla normativa sul condono edilizio, il rilascio della concessione in sanatoria costituirebbe un c.d. “atto dovuto”, comportante il recesso di ogni potere dell’Amministrazione di intervenire nel procedimento mediante l’adozione di atti diretti a prevenire eventuali disastri. Il che costituisce una palese assurdità, che contraddice ogni principio di logica oltreché di diritto”.
L’importanza fondamentale del rispetto della normativa antisismica è stata oggetto anche di recenti pronunce della Corte Costituzionale.
Le pronunce della Corte Costituzionale. Con la sentenza 12 aprile 2013, n. 64, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 24 febbraio 2012, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e successive modificazioni).
La disposizione della L.R. Veneto, infatti, stabiliva che nell’ambito degli interventi edilizi nelle zone classificate sismiche è esclusa la necessità del previo rilascio delle autorizzazioni del competente ufficio tecnico regionale per i «progetti» e le «opere di modesta complessità strutturale», privi di rilevanza per la pubblica incolumità, individuati dalla Giunta regionale in base ad una procedura nella quale è prevista l’obbligatoria assunzione di un semplice parere da parte della Commissione sismica regionale
È stato ritenuto, quindi, che tale disposizione violasse:“i principi fondamentali della legislazione statale in tema di governo del territorio e di protezione civile e, specificamente, dell’art. 94 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il quale prevede, in relazione alle zone sismiche, che non si può cominciare alcun lavoro «senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione”.
Successivamente, con la sentenza 22 maggio 2013, n. 101, la Corte è intervenuta anche sugli artt. 5, commi 1, 2 e 3, 6 e 7 della legge della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” e della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 “Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico”).
Con tale pronuncia, infatti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “delle norme della Regione Toscana che consentono la possibilità di ottenere l’accertamento di conformità in sanatoria per le opere edilizie realizzate nei comuni già classificati sismici, in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito, che risultano conformi alla normativa tecnico-sismica vigente soltanto al momento della loro realizzazione ovvero al momento dell’inizio dei lavori ovvero al momento della loro realizzazione. Infatti, ciò contrasta con il principio statale della doppia conformità, finalizzato a garantire l’assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’accertamento di conformità e, pertanto, viola la competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile”.
La c.d. doppia conformità.
Infine, si rileva che la Corte Costituzionale abbia dichiarato che anche in tema di normativa antisismica è necessario rispettare il principio della c.d. doppia conformità stabilito dalla disposizione dell’art. 36 del T.U.E. che prescrive che “..ll responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”. (si veda Cons.Stato, sez. V, sent. 11 giugno 2013,n. 3220; sez. IV, 21 dicembre 2012, n. 6657; sezione IV, 2 novembre 2009, n. 6784; sezione V, 29 maggio 2006, n. 3267; sezione IV, 26 aprile 2006, n. 2306).

venerdì 18 ottobre 2013

Legge di stabilità 2014, edilizia: proroga di un anno agli ecobonus

Con un intervento dell’ultim’ora nella legge di stabilità 2014, il governo ha prorogato  per altri 12 mesi i bonus per ristrutturazioni e riqualificazioni nell’edilizia. Come annunciato dal ministro delle Infrastrutture Lupi, il risultato degli incentivi è stato così positivo da spingere l’esecutivo a confermare ulteriori dodici mesi di detrazioni sugli interventi domestici.


Il settore immobiliare e dell’edilizia ha, dunque, tratto grande giovamento dalle agevolazioni istituite negli ultimi mesi, con il primo slittamento dei bonus inizialmente previsto fino al dicembre prossimo, che ora invece passa a fine 2014, con la speranza che uno dei settori più martoriati dalla crisi – quello edile, appunto – possa continuare a risollevarsi grazie a questi pagamenti ridotti dei loro interventi.
Nello specifico, tutto resta com’è, dunque, ma la validità già in vigore per i condomini del 2014 viene estesa anche ai proprietari di case, che dunque avranno ancora un anno intero per usufruire degli sconti in aliquota. Al solito, le detrazioni restano del 65% per interventi volti a migliorare il risparmio energetico dell’edificio e del 50% per le normali ristrutturazioni, con possibilità, in connessione, di appoggiarsi anche al bonus mobili ed elettrodomestici, altro successo della politica abitativa-industriale di questi mesi.
Così, la progressiva riduzione delle aliquote, prevista a partire dal prossimo gennaio, comincerà con l’arrivo del 2015: il bonus energia passerà al 50%, quello ristrutturazioni al 40%. Infine, nel 2016, entrambi i bonus torneranno al 36% usuale di detrazione.
In un primo momento, si era parlato di una proroga “soft” degli incentivi, con riduzione immediata al 55% per gli sconti energetici, in modo da consentire un rientro morbido nei soliti parametri di agevolazione. Invece, il governo, dopo incontri fiume e un’approvazione notturna della legge di stabilità 2014, ha pensato di continuare a spingere l’acceleratore delle detrazioni, lasciandole immutate per ulteriori 12 mesi e facendo, in questo modo, la felicità del settore immobiliare.