Il 17 giugno 2013 scade il primo acconto Imu. Il 30 giugno è in scadenza la Dichiarazione Imu.
Si avvicina la scadenza di lunedì 17 giugno, termine ultimo per il pagamento dell’acconto Imu 2013. Chi non paga, commette errori o altre irregolarità rischia sanzioni. E lo stesso vale per i contribuenti che non presenteranno la Dichiarazione Imu entro il prossimo 30 giugno 2013.
Sebbene il Governo Letta abbia spostato a settembre il saldo della prima rata Imu sulle prime case e su pochi altri immobili, sono numerosi i proprietari di immobili produttivi e seconde case per i quali resta valido il termine di lunedì 17 giugno, data entro la quale devono effettuare il versamento attraverso F24.
Vediamo in dettaglio quali sanzioni spettano a chi paga l’imposta in ritardo o fa altri errori.
1. Ritardo nel pagamento prima rata Imu in scadenza il 17 giugno 2013. Per il contribuente che effettua il versamento dopo il 17 giugno 2013 scatta il ravvedimento operoso. Da 1 a 14 giorni di ritardo
la sanzione è ridotta allo 0,2% dell’imposta per ogni giorni di ritardo
(più gli interessi di mora pari al 2,5% a partire dal 18 giugno); da 15 a 30 giorni di ritardo la sanzione è del 3% (più interessi di mora); oltre i 30 giorni di ritardo e fino ad 1 anno dalla scadenza la sanzione è del 3,75% (più interessi di mora).
Se però il contribuente riceve a casa la cartella esattoriale non può avvalersi in alcun modo del ravvedimento operoso, ma deve pagare una sanzione pari al 30%.
L’Agenzia delle Entrate può infatti inviare i controlli (e la multa)
anche prima che sia decorso un anno dalla violazione del pagamento.
L’avviso di accertamento da parte del Fisco deve arrivare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione, altrimenti non è valido.
2. Mancata dichiarazione IMU in scadenza il 30 giugno 2013.
La dichiarazione IMU 2013 va presentata entro il prossimo 30 giugno da
tutti i contribuenti possessori di un immobile – sia esso ad uso privato
(ad esempio un’abitazione) o commerciale (capannoni, uffici, immobili
strumentali) – che nel corso del 2012 ha subito variazioni catastali.
Le sanzioni variano a seconda del tipo di infrazione (art. 14 del decreto legislativo n. 504 del 1992):
- mancata presentazione della Dichiarazione: se si presenta la dichiarazione entro 90 giorni dal termine previsto (30 giugno) ci si può avvalere del ravvedimento operoso, pagando una sanzione del 3% (più interessi di mora). In caso di accertamento si deve pagare invece una sanzione dal 100% al 200% della quota dovuta, con un limite minimo di 51 euro; la sanzione viene ridotta di un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente salda sia il tributo che la sanzione;
- dichiarazione infedele: dal 50% al 100% della maggiore quota dovuta;
- omissioni o errori influenti sulla quota d’imposta: se si commette un errore o un’irregolarità che incide sulla determinazione del tributo si può fare il ravvedimento operoso, entro un anno, pagando il 3,75%.
- omissioni o errori non influenti sulla quota d’imposta: sanzione amministrativa da 51 a 258 euro;
- mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, oppure mancata restituzione di questionari entro 60 giorni dalla richiesta o ancora mancata compilazione: sanzione amministrativa da 51 a 258 euro;
- documenti per i versamenti dalle Dichiarazione privi degli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue: sanzione amministrativa 103 a 516 euro (è il concessionario per la riscossione a dover comunicare l’infrazione all’ufficio o all’ente impositore).