Google+ Studio Tecnico Bartolozzi Motta Rosso: giugno 2013

domenica 16 giugno 2013

Imu 2013: le sanzioni per chi non paga o commette errori

Il 17 giugno 2013 scade il primo acconto Imu. Il 30 giugno è in scadenza la Dichiarazione Imu.

Si avvicina la scadenza di lunedì 17 giugno, termine ultimo per il pagamento dell’acconto Imu 2013. Chi non paga, commette errori o altre irregolarità rischia sanzioni. E lo stesso vale per i contribuenti che non presenteranno la Dichiarazione Imu entro il prossimo 30 giugno 2013.

Sebbene il Governo Letta abbia spostato a settembre il saldo della prima rata Imu sulle prime case e su pochi altri immobili, sono numerosi i proprietari di immobili produttivi e seconde case per i quali resta valido il termine di lunedì 17 giugno, data entro la quale devono effettuare il versamento attraverso F24.

Vediamo in dettaglio quali sanzioni spettano a chi paga l’imposta in ritardo o fa altri errori.

1. Ritardo nel pagamento prima rata Imu in scadenza il 17 giugno 2013. Per il contribuente che effettua il versamento dopo il 17 giugno 2013 scatta il ravvedimento operoso. Da 1 a 14 giorni di ritardo la sanzione è ridotta allo 0,2% dell’imposta per ogni giorni di ritardo (più gli interessi di mora pari al 2,5% a partire dal 18 giugno); da 15 a 30 giorni di ritardo la sanzione è del 3% (più interessi di mora); oltre i 30 giorni di ritardo e fino ad 1 anno dalla scadenza la sanzione è del 3,75% (più interessi di mora).

Se però il contribuente riceve a casa la cartella esattoriale non può avvalersi in alcun modo del ravvedimento operoso, ma deve pagare una sanzione pari al 30%. L’Agenzia delle Entrate può infatti inviare i controlli (e la multa) anche prima che sia decorso un anno dalla violazione del pagamento. L’avviso di accertamento da parte del Fisco deve arrivare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione, altrimenti non è valido.

2. Mancata dichiarazione IMU in scadenza il 30 giugno 2013. La dichiarazione IMU 2013 va presentata entro il prossimo 30 giugno da tutti i contribuenti possessori di un immobile – sia esso ad uso privato (ad esempio un’abitazione) o commerciale (capannoni, uffici, immobili strumentali) – che nel corso del 2012 ha subito variazioni catastali.


Le sanzioni variano a seconda del tipo di infrazione (art. 14 del decreto legislativo n. 504 del 1992):

- mancata presentazione della Dichiarazione: se si presenta la dichiarazione entro 90 giorni dal termine previsto (30 giugno) ci si può avvalere del ravvedimento operoso, pagando una sanzione del 3% (più interessi di mora). In caso di accertamento si deve pagare invece una sanzione dal 100% al 200% della quota dovuta, con un limite minimo di 51 euro; la sanzione viene ridotta di un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente salda sia il tributo che la sanzione;

- dichiarazione infedele: dal 50% al 100% della maggiore quota dovuta;

- omissioni o errori influenti sulla quota d’imposta: se si commette un errore o un’irregolarità che incide sulla determinazione del tributo si può fare il ravvedimento operoso, entro un anno, pagando il 3,75%.

- omissioni o errori non influenti sulla quota d’imposta: sanzione amministrativa da 51 a 258 euro;

- mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, oppure mancata restituzione di questionari entro 60 giorni dalla richiesta o ancora mancata compilazione: sanzione amministrativa da 51 a 258 euro;

- documenti per i versamenti dalle Dichiarazione privi degli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue: sanzione amministrativa 103 a 516 euro (è il concessionario per la riscossione a dover comunicare l’infrazione all’ufficio o all’ente impositore).

martedì 11 giugno 2013

Riforma condominio: come cambia il quorum per i bonus 50% e 65%

Dal 18 giugno i lavori di ristrutturazione/risparmio energetico dovranno avere nuove maggioranze.

Dal 18 giugno 2013 i condomini che vorranno usufruire dei bonus 50% e 65% (ex 55%) dovranno fare i conti con i nuovi quorum previsti dalla Riforma del condominio. E il percorso sembra farsi più complicato, col rischio di perdere sconti rilevanti e di scoraggiare in partenza le iniziative per “svecchiare” gli edifici condominiali.


Il nodo è questoda una parte le detrazioni fiscali 50% per gli interventi di ristrutturazione sono state prorogate fino al 31 dicembre 2013, mentre il nuovo extra bonus 65% sul  risparmio energetico è stato innalzato fino al 30 giugno 2014; dall’altra, tra una settimana (il 18 giugno) entrerà in vigore la Riforma del condominio, che innalza le maggioranze per deliberare tali lavori.

A seconda del tipo di intervento e delle componenti installatei condomini potranno optare per uno dei due bonus, ma ci sono pro e contro. Il 65% dura sei mesi in più, ma necessita di maggioranze più alte per poter deliberare (ad es: per la contabilizzazione del calore bisogna superare i 500 millesimi), salvo la presenza di una diagnosi energetica o di un Attestato di certificazione energetica. Per i lavori ordinari agevolati al 50% basta invece un terzo del valore dello stabile condominiale.


Fino al 17 giugno 2013. Fino al 17 giugno 2013 gli interventi diretti al risparmio energetico - se fondati su diagnosi energetica o Ace - possono essere deliberati con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea, senza considerare il numero di votanti (art. 26, comma 2, della Legge 10/1991).



Dal 18 giugno 2013 in poi. Dal 18 giugno 2013 in avanti il quorum sarà più alto. I lavori diretti al risparmio energetico - se fondati su diagno¬si energetica o Ace – potranno essere deliberati con lamaggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio (cioè la maggioranza prevista per le deliberazioni in seconda convocazione). Nel caso di lavori di manutenzione straordinaria o di innovazioni volte al contenimento del consumo energetico – in assenza di diagnosi o attestazione energetica -, la maggioranza è quella prevista dall’art. 1136, comma 4, e dal nuovo art. 1120, comma 2, del Codice Civile: la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio (ad es: sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore).



Interventi che necessitano di delibere e quorum diversi. Nel caso di interventi di riqualificazione della centrale termica (più costosi) e di contestuale adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore serviranno due delibere separate, richiedendo le due opere quorum diversi. Per la prima serve il quorum più basso di 1/3 dei millesimi, per la seconda serve 1/2 dei millesimi più la maggioranza degli intervenuti. Il rischio è che venga raggiunto il quorum solo per una decisione: in quel caso l’assemblea potrà decidere di sospendere anche la delibera approvata oppure di rivedere l’intero progetto (per non perdere i vantaggi dati dall’adozione combinata dei due interventi).



Infine, è bene ricordare che dal 18 giugno sarà obbligatorio il Fondo speciale per i lavori straordinari: ogni volta che l’assemblea delibererà opere di manutenzione straordinaria o innovazioni, avrà l’obbligo di istituire un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori da eseguire. In sostanza: i condomini dovranno anticipare l'intero importo dei lavori nello stesso momento in cui li approvano.