Il
condominio è un luogo di stretta convivenza e quindi bisogna saper
dosare la trasparenza nella gestione della cosa comune e il diritto
alla riservatezza di ciascuno, tutelato dal Codice della privacy.
Così l'amministratore dovrà saper conciliare di volta in volta
queste due necessità – che la legge considera ugualmente
importanti – senza che l'una prevalga sulla seconda o possa
danneggiarla.
Il
nuovo articolo 1122-ter del Codice civile, introdotto dalla riforma
del condominio (legge 220/2012), si occupa per la prima volta della
videosorveglianza. E stabilisce che “Le deliberazioni
concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di
impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono
approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma”.
Il
Garante della privacy ha giustamente distinto tra le riprese svolte
dai singoli condomini a scopi personali e
quelle che invece vengono effettuate dal condominio per controllare
le sue parti comuni (Vademecum
- Il condominio e la privacy).
Il
primo caso si riferisce a quando il condomino intende sorvegliare la
propria porta di casa oppure il posto auto. Dato che le immagini non
verranno diffuse né comunicate a terzi, non si applica il Codice
della privacy. Quindi, per esempio, non c'è l'obbligo di segnalare
con un cartello la presenza della videocamera. L'importante è che il
sistema di videosorveglianza sia installato in modo tale che
l'obiettivo della telecamera riprenda unicamente la porta d'ingresso
e non il pianerottolo, così come la videocamera posta nel box dovrà
riprendere unicamente il proprio posto auto e non l'intero garage.
Invece,
nel caso di telecamere poste dal condominio per sorvegliare le parti
comuni, dovranno essere adottate tutte le misure e le precauzioni
previste dal Garante, cioè:
- le persone che transiteranno nelle
aree sorvegliate dovranno essere informate con appositi cartelli
delle presenza delle telecamere;
- nel caso di impianti collegati
alle forze dell'ordine, sarà necessario apporre uno specifico
cartello che lo evidenzi;
- le immagini registrate potranno essere
conservate per un periodo limitato, cioè sino a un massimo di 24-48
ore, fatte salve specifiche esigenze, come la chiusura di esercizi
oppure di uffici che hanno sede nel condominio, o di ulteriore
conservazione in relazione ad indagini della polizia o comunque di
natura giudiziaria;
- le telecamere condominiali dovranno
riprendere solo le aree comuni da controllare, evitando la ripresa di
luoghi circostanti quali strade, altri edifici, edifici commerciali
eccetera;
- i dati raccolti dovranno essere protetti con idonee e
preventive misure di sicurezza, in modo da consentirne l'accesso solo
alle persone autorizzate oppure al titolare o al responsabile del
trattamento dei dati (che ben potrà essere anche lo stesso
amministratore del condominio).
Il
mancato rispetto di queste prescrizioni, a seconda dei casi,
comporterà:
- l'inutilizzabilità dei dati personali trattati (lo
prevede l'articolo 11, comma 2, del Codice della privacy);
-
l'adozione di provvedimenti di blocco o divieto del trattamento
disposti dal Garante (articolo 143, comma 1, lettera c del Codice);
-
l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali ed esse
collegate (articoli 161 e seguenti del Codice), oltre ovviamente ad
eventuali richieste di risarcimento da parte di eventuali soggetti
danneggiati.
Lo
stesso si può dire in relazione ai videocitofoni che rilevano
immagini, talvolta anche tramite registrazione.
Se il sistema è
installato esclusivamente a fini personali e le immagini non sono
destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione, il
Garante non interviene.