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sabato 3 agosto 2013

Liti commerciali e civili: torna la «mediazione obbligatoria»

Con le ultime modifiche al Decreto del Fare riparte per quattro anni in via sperimentale.

E’ stata reintrodotta la mediazione obbligatoria nella risoluzione delle controversie civili e commerciali. Lo prevede una delle ultime modifiche al Decreto del Fare – attualmente in fase di conversione in legge e in attesa della fiducia del Senato -, che fa ripartire la mediazione in via sperimentale per quattro anni. Dopo due anni il Ministero della Giustizia dovrà monitorare gli esiti  e capire se questa pratica concorre a ridurre il carico dei processi.

Se il Senato non interverrà con nuove modifiche al DL 69/2013, una volta diventato legge prima di portare la lite davanti al giudice bisognerà obbligatoriamente tentare di trovare un accordo facendo richiesta all’organismo di mediazione competente per territorio e affidandosi quindi a un mediatore di diritto formato e aggiornato.

Ricordiamo che la mediazione obbligatoria era stata eliminata in quanto dichiarata “incostituzionale” dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 272/2012. Il Governo ha deciso adesso di reintrodurre la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale in liti legate a condominio, successioni, affitti, risarcimenti per danni medici, contratti assicurativi, bancari e finanziari e così via (controversie previste dal decreto legislativo 28/2010).

Rispetto alla versione iniziale del testo sono state introdotte alcune novità, tra cui l’assistenza obbligatoria dell’avvocato sin dal primo incontro di mediazione e per tutta la durata della procedura. Al raggiungimento dell’accordo tra le parti, l’avvocato può inoltre trasformare lo stesso accordo in titolo esecutivo certificando la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Se l’accordo non è sottoscritto dai legali delle parti è invece necessaria l’omologazione del giudice.

Se il primo incontro si conclude senza risultato, l’obbligo di mediazione si intenderà automaticamente assolto e l’organismo di mediazione non dovrà essere compensato.