Con le ultime modifiche al Decreto del Fare riparte per quattro anni in via sperimentale.
E’ stata reintrodotta la mediazione obbligatoria nella risoluzione delle controversie civili e commerciali. Lo prevede una delle ultime modifiche al Decreto del Fare – attualmente in fase di conversione in legge e in attesa della fiducia del Senato -, che fa ripartire la mediazione in via sperimentale per quattro anni.
Dopo due anni il Ministero della Giustizia dovrà monitorare gli esiti e
capire se questa pratica concorre a ridurre il carico dei processi.
Se il Senato non interverrà con nuove modifiche al DL 69/2013, una volta
diventato legge prima di portare la lite davanti al giudice bisognerà obbligatoriamente tentare di trovare un accordo facendo richiesta all’organismo di mediazione competente per territorio e affidandosi quindi a un mediatore di diritto formato e aggiornato.
Ricordiamo che la mediazione obbligatoria era stata eliminata in quanto dichiarata “incostituzionale” dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 272/2012. Il Governo ha deciso adesso di reintrodurre la mediazione come
condizione di procedibilità della domanda giudiziale in liti legate a
condominio, successioni, affitti, risarcimenti per danni medici,
contratti assicurativi, bancari e finanziari e così via (controversie
previste dal decreto legislativo 28/2010).
Rispetto alla versione iniziale del testo sono state introdotte alcune novità, tra cui l’assistenza obbligatoria dell’avvocato sin dal primo incontro di mediazione e per tutta la durata della procedura. Al raggiungimento dell’accordo tra le parti, l’avvocato può inoltre trasformare lo stesso accordo in titolo esecutivo
certificando la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Se l’accordo non è sottoscritto dai legali delle parti è invece
necessaria l’omologazione del giudice.
Se il primo incontro si conclude senza risultato, l’obbligo di mediazione si intenderà automaticamente assolto e l’organismo di mediazione non dovrà essere compensato.