Google+ Studio Tecnico Bartolozzi Motta Rosso: marzo 2014

lunedì 31 marzo 2014

Bonus 65% anche per demolizioni e ricostruzioni con sagoma diversa

Enea: l’importante è non superare la volumetria preesistente. Esclusi tutti gli immobili vincolati, per i centri storici decidono i Comuni.


Il bonus del 65% per la riqualificazione energetica degli immobili spetta anche in caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio con sagoma diversa. L’importante è che non venga superata la volumetria preesistente.
Lo ha ribadito l’Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.
Ricordiamo che il Decreto del Fare 69/2013 ha rivisto il concetto di ristrutturazione edilizia contenuto nel Dpr 380/2001 facendo venire meno il vincolo della sagoma.

In altre parole, dal 21 agosto 2013, cioè dalla data di entrata in vigore della Legge 98/2013, che ha convertito il Decreto del Fare, rientrano nelle ristrutturazioni edilizie anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria, ma con sagoma diversa. Ciò significa che i lavori non necessitano del permesso di costruire perché è sufficiente la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività, che rende possibile l’avvio del cantiere nello stesso giorno in cui si presenta l’istanza al Comune.

L’Enea ha spiegato che con la Legge del Fare sono stati inseriti negli interventi di ristrutturazione anche quelli per il ripristino degli edifici, o di parte di essi, crollati o demoliti, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Sono invece esclusi dalle semplificazioni gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Nei centri storici bisogna inoltre accertare che il Comune non abbia escluso alcune aree o singoli edifici dalla possibilità di demolizione e ricostruzione senza vincolo di sagoma. La Legge del Fare ha infatti concesso agli enti locali di valutare caso per caso la presenza di condizioni specifiche da sottoporre a tutela.

Sulla base di queste considerazioni, si può concludere che gli interventi di demolizione e ricostruzione con sagoma diversa ma stessa volumetria, che possono già beneficiare delle detrazioni del 50% sulle ristrutturazioni, usufruiscono anche dell’Ecobonus del 65%.

Se, infine, l’intervento prevede anche un ampliamento, la detrazione può essere concessa unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato “nuova costruzione”.

venerdì 14 marzo 2014

Bonus Mobili, gli arredi possono costare più della ristrutturazione

Il Bonus Mobili può essere concesso anche se il prezzo pagato per l’acquisto degli arredi e degli elettrodomestici supera quello della ristrutturazione. Il chiarimento ufficiale è arrivato con il Pacchetto Casa varato dal Governo Renzi.



Cosa è il Bonus
Il Bonus Mobili consiste in una detrazione Irpef del 50% che si applica all’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) abbinato ad interventi di ristrutturazione dell’immobile. Il tetto massimo di spesa agevolabile è di 10 mila euro. I rimborsi avvengono in dieci anni. Se a fronte di una spesa di 10 mila euro, ne vengono rimborsati 5 mila sotto forma di detrazioni fiscali, ogni anno si potrà avere una detrazione massima pari a 500 euro.


Quali beni usufruiscono del bonus
La
circolare 29/E/2013 precisa che tra i mobili che possono beneficiare delle detrazioni ci sono letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione. Con delle linee guida successive, il Fisco ha chiarito che è escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi e altri complementi di arredo. Possono invece essere conteggiate le spese per il trasporto e il montaggio dei beni acquistati.

Rientrano tra gli elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori, elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Quando si può chiedere l’agevolazione
Il Bonus Mobili può essere richiesto in abbinamento ai seguenti interventi:
-
manutenzione ordinaria, ma solo se effettuata sulle parti comuni di un edificio residenziale (in questo caso viene agevolato unicamente l’acquisto di arredi per le parti comuni, come guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi),
-
manutenzione straordinaria sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole
unità immobiliari residenziali,
-
restauro e di risanamento conservativo sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari,
-
ristrutturazione edilizia sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari,
-
interventi per il ripristino dopo eventi calamitosi anche se non rientranti nelle categorie
precedenti, ma a patto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza,
-
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Durata
Possono usufruire del bonus mobili coloro che hanno avviato una ristrutturazione dal 26 giugno 2012, cioè dalla data di entrata in vigore del DL 83/2012 che ha innalzato dal 36% al 50% il bonus sulle ristrutturazioni, poi esteso ai mobili. La scadenza dell’incentivo al momento è fissata al 31 dicembre 2014. È inoltre fondamentale che la data di acquisto dei mobili sia successiva a quella in cui iniziano i lavori di ristrutturazione.

Come si paga
Con la
circolare 29/E/2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, oltre al bonifico bancario o postale, per il pagamento possono essere utilizzati i bancomat e le carte di credito. Nei bonifici va indicata la stessa causale attualmente utilizzata per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione edilizia, oltre al codice fiscale di chi esegue il pagamento e la partita Iva del soggetto destinatario della somma.