Google+ Studio Tecnico Bartolozzi Motta Rosso: maggio 2013

giovedì 30 maggio 2013

Valutazione rischi: cosa deve fare l’impresa dal 1 giugno 2013

Le ditte con meno di 10 dipendenti dovranno redigere il Documento di Valutazione dei Rischi.

Solo fino a domani l’impresa potrà autocertificare i rischi derivanti dalla propria attività, poi basta. A partire da sabato 1 giugno 2013 tutte le ditte (anche quelle con meno di 10 dipendenti) avranno infatti l’obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)presenti nei luoghi di lavoro secondo le procedure standardizzate.



L’obbligo attua quanto previsto nel DM 30 novembre 2012, che ha introdotto le procedure standardizzate ai sensi dell’art. 6, comma 8 e dell’art. 29, comma 5 del Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoroIl termine originario, fissato allo scorso gennaio, era stato prorogato fino al 31 maggio 2013 dalla Legge di Stabilità 2013.

Cosa deve fare il datore di lavoro dal 1 giugno?Il titolare dovrà redigere il Documento di valutazione dei rischi (una bozza è stata pubblicata dal Ministero del Lavoro) sotto la propria responsabilità, tenendo conto dell’attività e della struttura dell’azienda, avvalendosi dell’aiuto dei soggetti della prevenzione. Le procedure standardizzate prevedono alcune semplificazioni rispetto all’ordinaria redazione del DVR (compilazione più rapida, informazioni ridotte a favore delle pmi).

In particolare, il datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP e il Medico competente (ove previsto), tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso e delle segnalazioni fatte dai suoi dipendenti,dovrà seguire quattro passi nella compilazione del DVR:
descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
identificazione dei pericoli presenti in azienda;
valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

Per quanto riguarda validità e durata del DVResclusioni, scadenze, sanzioni per mancata o non corretta redazione del Dvr consigliamo la lettura dell’articolo: “DVR: dal 1 giugno nuove regole per le imprese (stop all’autocertificazione)”.

giovedì 23 maggio 2013

Condominio: obbligatorio il fondo per i lavori straordinari

Chi abita in condominio deve mette in conto che, saltuariamente, dovrà far fronte a spese straordinarie per la manutenzione dello stabile. Dal prossimo 18 giugno 2013 – data in cui entrerà in vigore la Riforma del condominio – ogni volta che l’assemblea delibererà opere di manutenzione straordinaria o innovazioni, avrà l’obbligo di istituire un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori da eseguire. In sostanza: bisognerà pagare tutti i lavori nel momento stesso in cui vengono approvati.




L’intento della norma è quello di tutelare i costruttori da eventuali morosità e ritardi (oltre a quello di imporre una contabilità separata), ma di recente il presidente dell’Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari), Pietro Membri, ha espresso alcune perplessità al proposito, sottolineando che sarà «difficile che i condomini paghino in anticipo migliaia di euro» e anzi, il rischio – dato da un’interpretazione letterale della norma - potrebbe essere il blocco delle manutenzioni nei condomini. Improbabile infatti che i condomini approvino i lavori con i fondi necessari già accantonati.

Vediamo di capire meglio come funziona il fondo speciale obbligatorio per le manutenzioni straordinarie e le innovazioni nel condominio, introdotto dalla Riforma del Condominio (Legge n. 220/2012), che ha modificato il punto 4 dell’art. 1135 c.c.: “[...] l’assemblea dei condomini provvede [...] 4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori”.

Cosa cambia dal 18 giugno 2013. Fino al prossimo 17 giugno, l’assemblea ha comunque la facoltà (ma non l’obbligo) di costituire un fondo per l’esecuzione di opere straordinarie, per un importo liberamente stabilito dagli stessi condomini. Dal 18 giugno 2013 tale facoltà diventerà un obbligo e il fondo dovrà essere di importo pari ai lavori da realizzare.

Che cosa è il fondo speciale. Il fondo speciale obbligatorio per le manutenzioni straordinarie e le innovazioni nel condominio è una riserva monetaria che l’assemblea deve creare nel momento in cui delibera lavori di manutenzione straordinaria o innovazioni, per consentire ai condomini di avere poi la somma necessaria per pagare i lavori da realizzare. Il fondo potrà essere utilizzato esclusivamente per la destinazione decisa dai condomini e deve essere istituito solo per specifici interventi già deliberati e non per opere future non ancora determinate.

Quali sono le opere straordinarie e le innovazioni. Si considerano opere straordinarie e innovazioni tutti quegli interventi onerosi o che eccedono l'ordinaria amministrazione – per le quali serve il consenso della maggioranza dell’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore millesimale dell’edificio - da eseguirsi sugli impianti e sulle cose comuni e, in genere, quella mirante a conservarne nel tempo o a ricostruirne o innovarne la struttura. Tra i lavori straordinari più frequenti: rifare il tetto o le facciate, ripavimentare il cortile, mettere o cambiare l'ascensore, aprire una portineria.

giovedì 9 maggio 2013

Architetti «sconfitti»: i Geometri progettano edifici in cemento armato

Gli Architetti vengono “sconfitti” dal nuovo scontro sulle competenze professionali con i Geometri. Questi possono infatti progettare opere in cemento armato di modesta entità, e l’Ordine degli Architetti non può rifiutarsi di collaborare alla formazione delle terne di collaudatori dell’opera quando il progetto e/o la direzione dei lavori è di un geometra. Ad estendere le competenze dei tecnici è stato il Tar Lombardia (Brescia, sez. II) con la sentenza n. 361 del 18 aprile 2013.


 Nella fattispecie, l’Ordine degli Architetti di Bergamo aveva rifiutato la designazione di una terna di professionisti per il collaudo di un edificio in cemento armato di modesta entità, eseguito affidando la direzione dei lavori di progettazione architettonica ad un geometra. Il rifiuto degli Architetti era motivato dal fatto che le competenze dei geometri (art. 16 del r.d. 274/1929) consistono nella progettazione e direzione dei lavori di costruzioni rurali o di piccoli edifici accessori in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo, mentre sono escluse le costruzioni civili in cemento armato: la partecipazione di un architetto al collaudo avrebbe rappresentato - a detta degli architetti bergamaschi – “l'avallo di un abuso edilizio”.

Il Collegio dei Geometri di Bergamo ha citato in giudizio gli l'Ordine degli architetti spiegando che: la designazione della terna dei nomi non è sede idonea per esprimere valutazioni sul rispetto della competenza professionale del progettista; un Ordine professionale non può stabilire le competenze professionali degli appartenenti ad un altro Ordine; gli interventi edilizi in questione, sebbene realizzati facendo uso di cemento armato, ricadono comunque nel concetto di modesta costruzione civile.

I giudici hanno dato ragione ai Geometri. Dato che anche le costruzioni civili di modesta importanza possono richiedere l’utilizzo di cemento armato, per il Tar non sarebbe legittimo “interdire ai geometri una porzione rilevante della loro competenza professionaledal momento che è possibile scorporare in modo chiaro ed effettivo dalla progettazione e dalla direzione lavori tutta l’attività riferibile al cemento armato, che richiede calcoli complessi. La soluzione è quindi lo scorporo dell’attività professionale riguardante il cemento armato, in modo che ciascun professionista (geometra, architetto o ingegnere) riceva un incarico rientrante nel rispettivo ambito professionale con il solo vincolo di coordinarsi.

Dal punto di vista del titolo edilizio, il Tar spiega che gli Architetti possono invece segnalare all’amministrazione comunale che dal collaudo emerge il mancato rispetto della riserva sul cemento armato, impugnando il certificato di agibilità. I giudici hanno quindi sancito che “ “Quando il titolo edilizio risulti legittimo nel senso appena chiarito, non vi sono ragioni per impedire il collaudo delle opere in cemento armato che compongono la costruzione assentita”. 


venerdì 3 maggio 2013

Condizionatori e frigo: via libera alle multe per impiantisti e autoriparatori

Via libera alle multe per migliaia di impiantisti e autoriparatori che operano su apparecchiature contenenti i gas fluorurati e che non si sono messi in regola. Lo scorso 12 aprile 2013 è scaduto il termine ultimo per l’iscrizione presso ill Registro Nazionale Gas Fluorurati per  l'ottenimento del certificato che abilita gli operatori ad operare. In caso di mancata iscrizione la sanzione prevista varia da 1.000 a 10 mila euro. Ma la Cna ha chiesto al Governo una proroga.




L’obbligo imposto dall’art.13 del DPR 43/2012, secondo la Cna di Roma, comporta un nuovo e ulteriore carico di costi e adempimenti burocratici a danno di imprenditori e consumatori. Gli installatori sono ora obbligati a seguire un corso teorico-pratico di 8 ore che attesti le loro competenze e conoscenze in materia di trattamento dei gas fluorurati. E il registro telematico italiano è l’unico in Europa.

Le associazioni di categoria lamentano la burocrazia che l’Italia ha aggiunto alla direttiva comunitaria. I 60 giorni di tempo concessi ai tecnici e alle imprese che operano nei settori della refrigerazione e del condizionamento sono “troppo pochi – spiega la Cna - per consentire alle Camere di Commercio di smaltire la mole di richieste”.

Il presidente della Cna di Roma, Erino Colombi, ha chiesto una proroga al Ministro dell’Ambiente “per prorogare il termine del 12 aprile e permettere così a tutti gli imprenditori di completare l’iscrizione al Registro dei gas serra e ottenere il via libera ad operare”. Ma nel frattempo resta il rischio di incorrere in sanzioni.

giovedì 2 maggio 2013

Condominio, nuove regole per la videosorveglianza degli spazi comuni.

La videosorveglianza delle parti comuni al fine di dissuadere il compimento di atti vandalici e di rendere più sicuro l’edificio è stato spesso oggetto di numerose cause civili.


Finalmente tra le nuove regole vi è l’art.1122-ter del codice civile, che riguarda l’installazione di impianti di videosorveglianza negli spazi condominiali. Tale norma - voluta anche al Garante per la Privacy - cita: «Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136». Nella sostanza, ciò significa che ogni assemblea potrà deliberare l’installazione di un impianto di videosorveglianza delle parti comuni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea e che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio. Quindi un importante passo avanti rispetto al passato, che sancisce con chiarezza la possibilità di videosorvegliare in maniera lecita il fabbricato condominiale. E’ comunque doveroso precisare che la videoregistrazione è legittima solo quando le altre misure siano ritenute insufficienti. La registrazione con telecamere deve pertanto essere l’ultima ratio e l’unica soluzione percorribile: essa è illegittima nei luoghi in cui non si sono mai verificati furti o intrusioni di terzi estranei e altrettanto illecita è l’installazione di telecamere non funzionanti. L’amministratore di condominio, previa delibera assembleare, dovrà adottare tutte le cautele previste dal provvedimento generale del Garante della privacy in materia di videosorveglianza al fine di evitare che una violazione della privacy dei fruitori degli spazi comuni. In particolare dovrà: - posizionare dei cartelli che informino i visitatori dell’esistenza delle telecamere; - posizionare le telecamere in modo che la visuale ripresa sia limitata agli spazi di esclusiva pertinenza del condominio (senza recare molestia ai confinanti); - indicare i motivi della videosorveglianza; - individuare il personale che può visionare le immagini con atto di nomina di responsabile e incaricato del trattamento; - chiedere al Garante la verifica preliminare nei casi previsti dal provvedimento generale; - stabilire tempi minimi di conservazione delle immagini (massimo 24 ore). La mancata osservanza di tali adempimenti comporta responsabilità amministrative e penali, oltre che esporre a richieste di risarcimento da parte di eventuali soggetti danneggiati.