Google+ Studio Tecnico Bartolozzi Motta Rosso: Società tra Professionisti: pubblicato il decreto con il Regolamento

lunedì 8 aprile 2013

Società tra Professionisti: pubblicato il decreto con il Regolamento



Il DM 34/2013 consente agli iscritti agli Albi di esercitare la professione in forma societaria


Dopo mesi di attesa, sabato scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, con il Regolamento delle società tra professionisti (Stp). Il provvedimento consente ai liberi professionisti iscritti agli Albi (ad esclusione di avvocati, notai e società d’ingegneria) di esercitare la professione in forma societaria.

Il “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico” (attuativo dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183), è articolato in 4 Capi e composto da 12 articoli: Definizioni, Ambito di applicazione, Conferimento dell'incarico, Obblighi di informazione, Esecuzione dell'incarico, Incompatibilità, Iscrizione nel registro delle imprese, Obbligo di iscrizione, Procedimento, Diniego di iscrizione, Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito, Regime disciplinare della società.

Il nuovo Regolamento non si applica ai modelli societari e associativi già vigenti. Esso individua inoltre due tipologie societarie:
- le “società tra professionisti” o “società professionale” costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile aventi ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati;
- le “società multidisciplinari” come società tra professionisti costituite per l'esercizio di più attività professionali (ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183), che devono iscriversi nell'albo previsto per l'attività che riveste un ruolo prevalente all'interno della società. Se non è indicata un'attività prevalente, la società può iscriversi in più albi.

Entrambi i modelli di Stp si basano sui principi di trasparenza e concorrenza. I professionisti devono infatti informare il cliente con un atto scritto di tutti gli aspetti che riguardano lo svolgimento dell’incarico, dandogli la possibilità di scegliere il professionista cui affidare il lavoro e mettendolo al corrente dell’eventuale presenza di conflitti di interesse. Il cliente deve inoltre essere informato su eventuali sostituzioni del professionista che svolge l’incarico, sulla presenza di ausiliari e sull’elenco dei soci con finalità di investimento.

I soci della Stp devono possedere requisiti di onorabilità, non devono aver riportato condanne e non devono essere stati cancellati dal proprio albo per motivi disciplinari. Ogni socio può iscriversi ad una sola Stp o società multidisciplinare all’interno della quale i professionisti devono detenere i due terzi del capitale sociale.

La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al consiglio dell’ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti, allegando: l’atto costitutivo e lo statuto della società in copia autentica; il certificato di iscrizione nel registro delle imprese; il certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda. Il Consiglio procede con l’iscrizione o, nel caso di non idoneità della Stp, ne segnala le motivazioni al rappresentante legale della società, che ha 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni.