Google+ Studio Tecnico Bartolozzi Motta Rosso: La reintroduzione della “Mediazione Civile e Commerciale Obbligatoria”

domenica 15 settembre 2013

La reintroduzione della “Mediazione Civile e Commerciale Obbligatoria”

Il Governo Italiano, a seguito della dichiarata incostituzionalità del D. Lgs. 28/2010 nella parte in cui introdusse l’istituto della cd “mediazione obbligatoria” (Corte Cost., Sentenza n. 272 del 6 dicembre 2012), ha reintrodotto detto istituto, seppur riformandolo parzialmente, mediante il D.L. 69/2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (cd. “Decreto del Fare” del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013, pubblicata in G.U. n°194 del 20 agosto 2013), in particolare mediante l’art. 84 recante interventi di modifica ed integrazione del D. Lgs. 28/2010.


Nel Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 9 del 15 giugno 2013, con cui il D.L. n. 69/2013 è stato presentato, il Presidente Letta ha infatti espressamente riconosciuto la necessità di incidere sui tempi della giustizia civile italiana e migliorarne l’efficienza ridisegnando e reintroducendo il già noto istituto della mediazione civile e commerciale obbligatoria.
La mediazione in materia civile e commerciale così riformata e reintrodotta sarà obbligatoria per un periodo sperimentale di quattro anni, nel corso dei quali il Ministero dovrà eseguire un monitoraggio sugli esiti concretamente registrati nella prassi, e si applicherà  a decorrere dal 19 settembre 2013.

Di seguito, i punti salienti della nuova disciplina della mediazione civile e commerciale obbligatoria.


1. Condizione di Procedibilità

L’esperimento del procedimento di mediazione è previsto come “condizione di procedibilità della domanda giudiziale” nei giudizi civili aventi ad oggetto le seguenti materie:
• condominio
• diritti reali
• divisione
• successioni ereditarie
• patti di famiglia
• locazione
• comodato
• affitto di aziende
• risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
• contratti assicurativi, bancari e finanziari
Rispetto alla disciplina previgente (incostituzionale) sono state escluse le cause relative al risarcimento dei danni derivanti da circolazione di veicoli e di natanti nonché i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696-bis, Codice di Procedura Civile.
L’improcedibilità della domanda giudiziale deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal Giudice non oltre la prima udienza.
Il Giudice, valutati la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti, potrà inoltre ordinare alle parti del giudizio il ricorso alla mediazione, prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni o, quando tale udienza non è prevista, della discussione finale della causa, anche in sede di giudizio di appello.
La scelta dell’organismo di mediazione cui avvalersi è stata rimessa alla libera determinazione delle parti (contro l’originaria previsione che riservava la stessa alla discrezione esclusiva del Giudice), scelta tuttavia delimitata dall’osservanza del criterio di competenza territoriale regolato secondo i principi di procedura civile. In caso di più domande relative alla stessa controversia, è competente l’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.

2. Durata massima

La singola mediazione dovrà avere una durata non superiore a tre mesi (in luogo dei quattro mesi della precedente disciplina) decorrenti dal deposito della domanda di mediazione ovvero dalla scadenza di quello concesso dal Giudice per il deposito della stessa. Tale termine massimo non è soggetto a alla cd “sospensione feriale” in quanto di natura non processuale.

3. Aspetti procedurali

Al primo incontro preliminare – che deve avvenire  entro trenta giorni dal deposito della domanda – il mediatore dovrà verificare la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione. All’esito, le parti possono formalizzare un mancato accordo o proseguire nella mediazione che, a sua volta, potrà portare ad un accordo o ad un mancato accordo.
Dall’assenza di una parte senza giustificato motivo, il Giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116, Codice di Procedura Civile.
La parte ingiustificatamente assente alla mediazione sarà condannata al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

4. Indennità

In caso di esito negativo del primo incontro (formalizzazione di mancato accordo), la condizione di procedibilità si ritiene comunque soddisfatta e nessuna indennità è dovuta all’organismo di mediazione.
Nessuna indennità di mediazione è comunque dovuta dalla parte che si trovi nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76, comma 1, D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115.

5. Conciliazione

Se è raggiunto un accordo amichevole tra le parti, il mediatore redige un processo verbale allegandovi il testo dell’accordo; laddove l’accordo non sia stato raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.
In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se richiesta delle parti informandole preventivamente delle possibili conseguenze in termini di spese processuali.
L’accordo di conciliazione, debitamente sottoscritto anche dagli avvocati delle relative parti (v. sotto), costituisce titolo esecutivo.

6. Ruolo degli avvocati

L’avvocato deve informare il proprio assistito circa la necessità di esperire il procedimento di mediazione e di assisterlo nel corso del medesimo (l’assistenza non era obbligatoria ante-riforma), qualora previsto come condizione di procedibilità.
L’avvocato che assiste al procedimento di mediazione deve altresì sottoscrivere il verbale di accordo concluso davanti al mediatore affinché lo stesso possa essere omologato.
La qualifica di mediatore è attribuita ex lege agli avvocati regolarmente iscritti all’albo (qualifica inesistente ante-riforma), i quali, onde poter esercitare in qualità di mediatori, sono tuttavia obbligati ad iscriversi presso gli Organismi di Mediazione debitamente registrati nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia, nonché a seguire corsi di formazione continua e specifica.

Conclusioni

Il raggiungimento degli obiettivi che il Governo si è preposto, mediante la reintroduzione della obbligatorietà della mediazione civile e commerciale in vigore dal 19 settembre 2013, ossia rendere più efficiente e competitiva la macchina giudiziaria italiana, non può prescindere dall’azione concreta e quotidiana, in tale direzione, di tutti gli operatori della Giustizia, in primis avvocati e magistrati.
Allo stesso tempo, siffatto istituto della mediazione non può ritenersi sufficiente, né risultare efficace, se non affiancato da ogni ulteriore riforma della Giustizia altresì capace di contribuire al raggiungimento di tale primario obiettivo.