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domenica 2 febbraio 2014

Videosorveglianza in condominio

Il condominio è un luogo di stretta convivenza e quindi bisogna saper dosare la trasparenza nella gestione della cosa comune e il diritto alla riservatezza di ciascuno, tutelato dal Codice della privacy. Così l'amministratore dovrà saper conciliare di volta in volta queste due necessità – che la legge considera ugualmente importanti – senza che l'una prevalga sulla seconda o possa danneggiarla.



Il nuovo articolo 1122-ter del Codice civile, introdotto dalla riforma del condominio (legge 220/2012), si occupa per la prima volta della videosorveglianza. E stabilisce che “Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma”.

Il Garante della privacy ha giustamente distinto tra le riprese svolte dai singoli condomini a scopi personali e quelle che invece vengono effettuate dal condominio per controllare le sue parti comuni (Vademecum - Il condominio e la privacy).
Il primo caso si riferisce a quando il condomino intende sorvegliare la propria porta di casa oppure il posto auto. Dato che le immagini non verranno diffuse né comunicate a terzi, non si applica il Codice della privacy. Quindi, per esempio, non c'è l'obbligo di segnalare con un cartello la presenza della videocamera. L'importante è che il sistema di videosorveglianza sia installato in modo tale che l'obiettivo della telecamera riprenda unicamente la porta d'ingresso e non il pianerottolo, così come la videocamera posta nel box dovrà riprendere unicamente il proprio posto auto e non l'intero garage.
Invece, nel caso di telecamere poste dal condominio per sorvegliare le parti comuni, dovranno essere adottate tutte le misure e le precauzioni previste dal Garante, cioè:
- le persone che transiteranno nelle aree sorvegliate dovranno essere informate con appositi cartelli delle presenza delle telecamere;
- nel caso di impianti collegati alle forze dell'ordine, sarà necessario apporre uno specifico cartello che lo evidenzi;
- le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo limitato, cioè sino a un massimo di 24-48 ore, fatte salve specifiche esigenze, come la chiusura di esercizi oppure di uffici che hanno sede nel condominio, o di ulteriore conservazione in relazione ad indagini della polizia o comunque di natura giudiziaria;
- le telecamere condominiali dovranno riprendere solo le aree comuni da controllare, evitando la ripresa di luoghi circostanti quali strade, altri edifici, edifici commerciali eccetera;
- i dati raccolti dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate oppure al titolare o al responsabile del trattamento dei dati (che ben potrà essere anche lo stesso amministratore del condominio).
Il mancato rispetto di queste prescrizioni, a seconda dei casi, comporterà:
- l'inutilizzabilità dei dati personali trattati (lo prevede l'articolo 11, comma 2, del Codice della privacy);
- l'adozione di provvedimenti di blocco o divieto del trattamento disposti dal Garante (articolo 143, comma 1, lettera c del Codice);
- l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali ed esse collegate (articoli 161 e seguenti del Codice), oltre ovviamente ad eventuali richieste di risarcimento da parte di eventuali soggetti danneggiati.
Lo stesso si può dire in relazione ai videocitofoni che rilevano immagini, talvolta anche tramite registrazione.
Se il sistema è installato esclusivamente a fini personali e le immagini non sono destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione, il Garante non interviene.

mercoledì 29 gennaio 2014

Bonus energia elettrica 2014: modulistica e requisiti

Per riuscire a sostenere i contribuenti italiani, sommersi da tasse e imposte di ogni sorta, e in particolare per riuscire ad alleggerire il peso derivante dal costo delle bollette, ecco che oggi parliamo di bonus energia elettrica. Si tratta di una particolare agevolazione sulla bolletta dell’elettricità, riservato a nuclei familiari a basso reddito, particolarmente numerosi o comprendenti un soggetto, che per motivi di salute, è vincolato all’utilizzo di apparecchiature elettriche. Vediamo tutti i dettagli in merito al bonus energia elettrica 2014: modulo e requisiti.


Prima di tutto chiariamo che possono richiedere il bonus elettrico 2014, tutti i privati intestatari di un contratto di energia elettrica nell’abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 kW, (per un numero di persone residenti fino a 4) oppure con potenza impegnata fino a 4,5 kW (per un numero di persone residenti superiori a 4). Tali soggetti devono rispondere a determinati requisiti che andiamo di seguito ad elencare:
  • appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7500 euro;
  • appartenenti ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro;
  • appartenenti ad un nucleo familiare presso iil quale viva un malato grave che debba usare macchine elettromedicali per il mantenimento in vita (in questo caso senza limitazioni di residenza o potenza impegnata).
Il bonus per disagio economico è riconosciuto per 12 mesi; dopo tale periodo, per ottenerne uno nuovo, si deve rinnovare la richiesta di ammissione. Il bonus elettrico per disagio fisico viene invece stabilito in funzione al livello dei consumi e alla quantità di apparecchiature necessarie per il supporto vitale, tenendo conto così degli specifici bisogni ed esigenze dei clienti malati gravi. Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello riservato alle famiglie a basso reddito e numerose, purché ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Per richiedere il bonus energia elettrica 2014, è sufficiente compilare l’apposito modulo e presentarlo al proprio Comune di residenza:
Clicca qui per scaricare il MODULO Abis – Disagio economico
Clicca qui per scaricare il MODULO B – Disagio fisico