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martedì 10 dicembre 2013

Scadenza Imu dicembre 2013: chi deve pagare?

Si ripresenta il problema della scadenza Imu di dicembre 2013. In molti si chiedono chi deve pagare e il Governo ha varato un apposito decreto, per stabilire dei principi di fondo. In generale la somma da pagare corrisponderebbe a quella che si è versata a giugno, in occasione del pagamento della prima rata dell’Imu. Ci sono, comunque, dei casi molto particolari, che dovrebbero essere tenuti in considerazione. Si tratta soprattutto delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che corrispondono rispettivamente ad abitazioni signorili, ville e dimore storiche, raccolte nella comune categoria di dimore di lusso.
I proprietari di queste abitazioni, usate come case principali, dovranno pagare lo stesso, anche se potranno ottenere una detrazione di 200 euro. A pagare saranno anche le abitazioni degli Iacp, a meno che la legge di stabilità non introduca delle modifiche. Per gli immobili Iacp sarà il Comune a stabilire un’aliquota specifica.

Particolare è anche il quadro per gli edifici che rientrano nella categoria catastale D, stabilimenti e centri commerciali. In questi casi il valore imponibile aumenterebbe dell’8,33%. Tuttavia è da tenere presente che, nel caso degli immobili strumentali, si potrebbe detrarre il 30% dell’Imu dalle imposte sui redditi.
Tutte queste disposizioni sono contenute nel decreto 133. E’ sempre lo stesso provvedimento legislativo che stabilisce il pagamento, entro il 16 gennaio dell’anno prossimo, di un contributo che corrisponde al 40% dell’imposta più costosa, a patto che il Comune abbia stabilito un’aliquota superiore dello 0,4%.

Si conferma, comunque, un fabbisogno di risorse molto elevato e appare indicativo come il tutto potrebbe andare a carico dei contribuenti. I sindaci si aspettavano un rimborso del mancato introito e, quindi, proprio in queste ore, si starebbe pensando di cercare una soluzione. Ad esempio, si sta valutando anche l’ipotesi di far pagare ai contribuenti, per poi effettuare un rimborso.
Tutto ciò di certo per coloro che dovrebbero pagare non rappresenterebbe, comunque, una soluzione soddisfacente, perché se non altro si tradurrebbe in una perdita di tempo e nell’esborso dei costi di consulenza. Rimangono, quindi, delle incognite su quali saranno le prossime mosse che lo Stato deciderà di fare in questo senso.

sabato 23 novembre 2013

Contratto di locazione: come si registra?

Sono tanti i cittadini italiani che non potendo in alcun modo accollarsi le spese per il sostentamento di un mutuo, possono solo ripiegare su un contratto d’affitto. Cerchiamo oggi di capire tutte le norme che regolamentano i contratti di locazione e in particolare capire come si registra un contratto di locazione.


La prima cosa da fare con un contratto di locazione è procedere con la registrazione entro 30 giorni dalla stipula, a meno che la durata del contratto non sia inferiore a 30 giorni. Ma vediamo i dettagli.
E’ possibile effettuare la registrazione del contratto di locazione sia in modalità cartacea recandosi in un ufficio dell’Agenzia delle Entrate sia direttamente online. Per farlo sono stati predisposti degli appositi modelli. Qui di seguito, elenchiamo le principali soluzioni e relativo funzionamento:
  • Il modello Siria che viene utilizzato dal contribuente per registrare il contratto di locazione ad uso abitativo e per optare per l’imposta sostitutiva, la cedolare secca (invio esclusivamente telematico)
  • Il modello Iris che viene utilizzato dal contribuente per registrare il contratto di locazione ad uso abitativo e per versare le imposte di registro e bollo (invio esclusivamente telematico)
  • Il modello 69 che viene utilizzato dal contribuente per registrare qualsiasi tipo di contratto presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate
  • Il modello RR che viene utilizzato dal contribuente per registrare più contratti presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
    Una volta chiariti quali possono essere i modelli da utilizzare, vediamo come procedere. Innanzitutto occorre tener presente che l’obbligatorietà della registrazione dei contratti d’affitto vale per tutti i contratti che superino i 30 giorno all’anno, anche se non consecutivi. La registrazione va richiesta all’Agenzia delle Entrate con le seguenti modalità:
    Registrazione Contratto di Affitto e Locazione Uso Abitativo e commerciale online con cedolare secca e regime ordinario
    Nel caso in cui si opti per questa modalità, i contribuenti possono procedere alla compilazione delle richieste di registrazione dei contratti di affitto, utilizzando:
  • Siria: programma che consente ai contribuenti di effettuare il download gratuito del software e poi compilare la domanda di registrazione. Il modello Siria deve essere utilizzato dai contribuenti per registrare i contratti di locazione a uso abitativo e per optare per la cedolare secca.
  • Siria web: programma che consente di compilare on line direttamente da casa dal proprio pc, la domanda di registrazione del contratto di locazione. Il programma molto facile da utilizzare e molto intuitivo, oltre a permettere la registrazione del contratto di affitto ad uso abitativo, consente di aderire all’opzione per la cedolare secca (regime sostitutivo).
  • Iris: applicazione che consente ai contribuenti di effettuare il download gratuito del software e poi di compilare la domanda di registrazione.
  • Iris web: programma semplificato che consente di compilare on line la domanda di registrazione del contratto di locazione per uso abitativo senza bisogno di scaricare alcun software e permette il pagamento contestuale delle imposte di registro e di bollo in caso di adesione al regime ordinario circa la tassazione sugli immobili.
  • Contratti di locazione: applicazione che consente ai contribuenti di effettuare il download gratuito del software e poi di compilare la domanda di registrazione del contratto di locazione per tutte le tipologie e il versamento contestuale delle imposte di registro e bollo.
  • Locazioni web: programma semplificato che consente di compilare on line la domanda di registrazione del contratto di locazione per tutte le tipologie, ovvero, per uso abitativo e commerciale, senza bisogno di scaricare alcun software e permette il pagamento contestuale delle imposte di registro e di bollo.
    Registrazione tramite intermediatori autorizzati
    Con la voce intermediario abilitato, si intendono professionisti, associazioni di categoria, Caf e Patronati autorizzati e già registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
    Registrazione tramite modello 69
    Nel caso in cui si opti per
     il modello 69, questo, debitamente compilato, consente la registrazione del contratto di affitto e locazione e il versamento presso qualsiasi sportello bancario o postale, dell’imposta di registro in caso di tassazione a regime ordinario. La misura dell’imposta dipende da diverse condizioni, prima fra tutte la tipologia di immobili, poi anche la durata contrattuale, la scelta di versare l’imposta in un’unica soluzione o annuale. In alternativa il modulo permette anche di indicare la scelta del regime sostitutivo agevolato della cedolare secca. Nel caso in cui si voglia ricorrere al modello 69, gli interessati devono presentare presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia, la seguente documentazione:
    Contratto di affitto da registrare: almeno 2 copie
    Modello 69: 1 copia
    Registrazione di più contratti: è necessario compilare un elenco, utilizzando il modello RR, sul quale vanno riportati tutti i contratti da registrare.
    Contrassegno telematico ex marca da bollo da 14,62 euro: solo se non si sceglie il regime della cedolare secca: è necessario un contrassegno per ogni quattro facciate di contratto o 100 righe, nello specifico va apposta una marca da bollo su ogni copia del contratto da registrare.
    Tassazione a regime ordinario: copia del pagamento dell’imposta di registro da versare tramite modello F23.
    Tassazione sostitutiva cedolare secca: coloro che optano per il regime della cedolare secca non devono pagare l’imposta di registro ma l’imposta sostitutiva acconto e saldo, il cui versamento segue gli stessi termini previsti per l’Irpef.