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domenica 15 settembre 2013

La reintroduzione della “Mediazione Civile e Commerciale Obbligatoria”

Il Governo Italiano, a seguito della dichiarata incostituzionalità del D. Lgs. 28/2010 nella parte in cui introdusse l’istituto della cd “mediazione obbligatoria” (Corte Cost., Sentenza n. 272 del 6 dicembre 2012), ha reintrodotto detto istituto, seppur riformandolo parzialmente, mediante il D.L. 69/2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (cd. “Decreto del Fare” del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013, pubblicata in G.U. n°194 del 20 agosto 2013), in particolare mediante l’art. 84 recante interventi di modifica ed integrazione del D. Lgs. 28/2010.


Nel Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 9 del 15 giugno 2013, con cui il D.L. n. 69/2013 è stato presentato, il Presidente Letta ha infatti espressamente riconosciuto la necessità di incidere sui tempi della giustizia civile italiana e migliorarne l’efficienza ridisegnando e reintroducendo il già noto istituto della mediazione civile e commerciale obbligatoria.
La mediazione in materia civile e commerciale così riformata e reintrodotta sarà obbligatoria per un periodo sperimentale di quattro anni, nel corso dei quali il Ministero dovrà eseguire un monitoraggio sugli esiti concretamente registrati nella prassi, e si applicherà  a decorrere dal 19 settembre 2013.

Di seguito, i punti salienti della nuova disciplina della mediazione civile e commerciale obbligatoria.


1. Condizione di Procedibilità

L’esperimento del procedimento di mediazione è previsto come “condizione di procedibilità della domanda giudiziale” nei giudizi civili aventi ad oggetto le seguenti materie:
• condominio
• diritti reali
• divisione
• successioni ereditarie
• patti di famiglia
• locazione
• comodato
• affitto di aziende
• risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
• contratti assicurativi, bancari e finanziari
Rispetto alla disciplina previgente (incostituzionale) sono state escluse le cause relative al risarcimento dei danni derivanti da circolazione di veicoli e di natanti nonché i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696-bis, Codice di Procedura Civile.
L’improcedibilità della domanda giudiziale deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal Giudice non oltre la prima udienza.
Il Giudice, valutati la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti, potrà inoltre ordinare alle parti del giudizio il ricorso alla mediazione, prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni o, quando tale udienza non è prevista, della discussione finale della causa, anche in sede di giudizio di appello.
La scelta dell’organismo di mediazione cui avvalersi è stata rimessa alla libera determinazione delle parti (contro l’originaria previsione che riservava la stessa alla discrezione esclusiva del Giudice), scelta tuttavia delimitata dall’osservanza del criterio di competenza territoriale regolato secondo i principi di procedura civile. In caso di più domande relative alla stessa controversia, è competente l’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.

2. Durata massima

La singola mediazione dovrà avere una durata non superiore a tre mesi (in luogo dei quattro mesi della precedente disciplina) decorrenti dal deposito della domanda di mediazione ovvero dalla scadenza di quello concesso dal Giudice per il deposito della stessa. Tale termine massimo non è soggetto a alla cd “sospensione feriale” in quanto di natura non processuale.

3. Aspetti procedurali

Al primo incontro preliminare – che deve avvenire  entro trenta giorni dal deposito della domanda – il mediatore dovrà verificare la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione. All’esito, le parti possono formalizzare un mancato accordo o proseguire nella mediazione che, a sua volta, potrà portare ad un accordo o ad un mancato accordo.
Dall’assenza di una parte senza giustificato motivo, il Giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116, Codice di Procedura Civile.
La parte ingiustificatamente assente alla mediazione sarà condannata al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

4. Indennità

In caso di esito negativo del primo incontro (formalizzazione di mancato accordo), la condizione di procedibilità si ritiene comunque soddisfatta e nessuna indennità è dovuta all’organismo di mediazione.
Nessuna indennità di mediazione è comunque dovuta dalla parte che si trovi nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76, comma 1, D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115.

5. Conciliazione

Se è raggiunto un accordo amichevole tra le parti, il mediatore redige un processo verbale allegandovi il testo dell’accordo; laddove l’accordo non sia stato raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.
In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se richiesta delle parti informandole preventivamente delle possibili conseguenze in termini di spese processuali.
L’accordo di conciliazione, debitamente sottoscritto anche dagli avvocati delle relative parti (v. sotto), costituisce titolo esecutivo.

6. Ruolo degli avvocati

L’avvocato deve informare il proprio assistito circa la necessità di esperire il procedimento di mediazione e di assisterlo nel corso del medesimo (l’assistenza non era obbligatoria ante-riforma), qualora previsto come condizione di procedibilità.
L’avvocato che assiste al procedimento di mediazione deve altresì sottoscrivere il verbale di accordo concluso davanti al mediatore affinché lo stesso possa essere omologato.
La qualifica di mediatore è attribuita ex lege agli avvocati regolarmente iscritti all’albo (qualifica inesistente ante-riforma), i quali, onde poter esercitare in qualità di mediatori, sono tuttavia obbligati ad iscriversi presso gli Organismi di Mediazione debitamente registrati nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia, nonché a seguire corsi di formazione continua e specifica.

Conclusioni

Il raggiungimento degli obiettivi che il Governo si è preposto, mediante la reintroduzione della obbligatorietà della mediazione civile e commerciale in vigore dal 19 settembre 2013, ossia rendere più efficiente e competitiva la macchina giudiziaria italiana, non può prescindere dall’azione concreta e quotidiana, in tale direzione, di tutti gli operatori della Giustizia, in primis avvocati e magistrati.
Allo stesso tempo, siffatto istituto della mediazione non può ritenersi sufficiente, né risultare efficace, se non affiancato da ogni ulteriore riforma della Giustizia altresì capace di contribuire al raggiungimento di tale primario obiettivo.

sabato 14 settembre 2013

Nuovi infissi senza ristrutturazione con la detrazione 65%, ecco come

L’intervento di sostituzione delle finestre deve migliorare l’efficienza energetica dell’immobile.


Chi ha la necessità di sostituire gli infissi ma senza effettuare alcun tipo di ristrutturazione può utilizzare la detrazione del 65%. Questa tipologia di lavori difatti può rientrare fra gli interventi finalizzati al risparmio energetico e gode dello sgravio fiscale del 65%, ovvero la nuova versione aumentata del 55% secondo quanto previsto dal Decreto 63/2013 che proroga i bonus fiscali sino al 31 dicembre 2013 (30 giugno 2014 per i condomini). Per utilizzare la detrazione è importante però rispettare tutti i requisiti e le procedure previste dalla legge. Vediamo quindi cosa bisogna fare per rendere più “leggera” la sostituzione delle finestre senza intervenire ulteriormente sulle parti in muratura.
Asseverazione. La disciplina sul 65% prevede che il contribuente che usufruisce della detrazione per la sostituzione degli infissi ottenga dall’intervento un miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobili. Di conseguenza è necessario che acquisisca l’asseverazione di un tecnico abilitato. Quest’ultimo deve certificare il rispetto dei requisiti di trasmittanza termica da parte del produttore per quanto riguarda i nuovi infissi da installare. La documentazione ottenuta deve essere conservata e presentata per eventuali accertamenti fiscali. Ricordiamo che l’asseverazione può anche essere sostituita da una certificazione rilasciata dal produttore degli infissi.
Trasmittanza. A parte l’obbligo di asseverazione da parte di un tecnico abilitato è bene ribadire che il Decreto 63/2013 sulle detrazioni 50% e 65% non ha introdotto alcuna stretta sulla trasmittanza e nessun obbligo di installare sistemi di termoregolazione per accedere alla detrazione del 65%. Una prima stesura del testo del decreto prevedeva dei paletti per la trasmittanza, ma dopo le proteste delle associazioni di categoria questo vincolo è stato tolto.
Enea. Oltre all’asseverazione il contribuente deve inviare all’Enea  la scheda informativa dei lavori realizzati. L’inoltro va fatto per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica presente sul sito www.acs.enea.it, entro e non oltre i 90 giorni  dal termine dei lavori, cioè dalla data del collaudo dei nuovi infissi. Un modello di scheda informativa dei lavori è contenuto nell'allegato F del Dm 19 febbraio 2007. La scheda può essere compilata dal contribuente senza l’ausilio di alcun tecnico abilitato dato che non è richiesta la firma.
Certificazione energetica. Per l’installazione di infissi agevolata dalla detrazione del 65% non è più necessaria l’acquisizione dell’attestato di qualificazione/certificazione energetica dell’immobile su cui viene effettuato l’intervento.
Tipologie di immobili. E’ importante sottolineare che la detrazione del 65% vale per tutte le tipologie di immobili, non solo quelli abitativi (a differenza del 50% che invece vale solo per le case). Dunque è possibile sostituire anche gli infissi della propria azienda usando il bonus fiscale.
Proprietà e affitto. Il 65% si applica sia sugli immobili di proprietà che su quelli in affitto, ma ciò vale solo per gli edifici ad uso abitativo. Le spese per gli interventi su fabbricati ad uso lavorativo/commerciale in locazione non sono invece detraibili.