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sabato 7 settembre 2013

Palazzo Gorgoni:stile minimal chic e armonia di colori a Galatina (Salento)

Gli interni in stile minimal chic di Palazzo Gorgoni e le sue linee fluide si fondono in un’armonia di colori a Galatina, una delle città più suggestive del Salento (Puglia). Palazzo Gorgoni è un lussuoso edificio in stile neoclassico risalente al 1780 che è stato recentemente restaurato conservando il suo antico fascino storico. Il carattere originale della struttura è stata integrata con l’arte contemporanea, tratti eleganti e arredi sofisticati.
Dal portone, si entra in una corte completamente circondata da una balaustra a giorno al cui interno si trovano un bel cortile ornamentale e una splendida scalinata a doppia rampa – considerata un capolavoro dell’edilizia salentina – che sbocca in una loggia a tre arcate affacciata sui vari ambienti del palazzo.
Il piano terra è composto da due sale da pranzo (una formale e una più informale), una limonaia ombreggiata, una cucina contemporanea, un bagno di servizio, una camera da letto con bagno privato, un’area relax con palestra, sauna, doccia e un ulteriore cortile interno con piscina e angolo idromassaggio. Qui è il bianco a dominare, un bianco reso vivo da raffinati complementi d’arredo da esterni.
Risalendo una scala “imperiale” si arriva al corpo principale di Palazzo Gorgoni. A questo livello troviamo 6 camere da letto matrimoniali (con bagno), alcuni salotti eccentrici con Attigua sala TV, uno studio, una sala da ballo, una galleria d’arte e una cucina di servizio, oltre a una grande terrazza. Da questo piano è possibile raggiungere – in ascensore o a piedi – le altre due camere da letto e la grande terrazza panoramica sul tetto, che offre un pergolato ispirato ai lounge.
Gli interni in stile minimale sono convertiti all’essenziale tout court. Gli arredi, le opere d’arte contemporanea e gli intelligenti tocchi di design sono una costante fonte di fascino che donano luce e vita, oltre a un tocco di sobria vivacità.

Copyright foto: Palazzo Gorgoni

sabato 3 agosto 2013

Liti commerciali e civili: torna la «mediazione obbligatoria»

Con le ultime modifiche al Decreto del Fare riparte per quattro anni in via sperimentale.

E’ stata reintrodotta la mediazione obbligatoria nella risoluzione delle controversie civili e commerciali. Lo prevede una delle ultime modifiche al Decreto del Fare – attualmente in fase di conversione in legge e in attesa della fiducia del Senato -, che fa ripartire la mediazione in via sperimentale per quattro anni. Dopo due anni il Ministero della Giustizia dovrà monitorare gli esiti  e capire se questa pratica concorre a ridurre il carico dei processi.

Se il Senato non interverrà con nuove modifiche al DL 69/2013, una volta diventato legge prima di portare la lite davanti al giudice bisognerà obbligatoriamente tentare di trovare un accordo facendo richiesta all’organismo di mediazione competente per territorio e affidandosi quindi a un mediatore di diritto formato e aggiornato.

Ricordiamo che la mediazione obbligatoria era stata eliminata in quanto dichiarata “incostituzionale” dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 272/2012. Il Governo ha deciso adesso di reintrodurre la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale in liti legate a condominio, successioni, affitti, risarcimenti per danni medici, contratti assicurativi, bancari e finanziari e così via (controversie previste dal decreto legislativo 28/2010).

Rispetto alla versione iniziale del testo sono state introdotte alcune novità, tra cui l’assistenza obbligatoria dell’avvocato sin dal primo incontro di mediazione e per tutta la durata della procedura. Al raggiungimento dell’accordo tra le parti, l’avvocato può inoltre trasformare lo stesso accordo in titolo esecutivo certificando la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Se l’accordo non è sottoscritto dai legali delle parti è invece necessaria l’omologazione del giudice.

Se il primo incontro si conclude senza risultato, l’obbligo di mediazione si intenderà automaticamente assolto e l’organismo di mediazione non dovrà essere compensato.