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venerdì 26 dicembre 2014

Animali in condominio: le limitazioni restano possibili anche dopo la riforma

I regolamenti possono contenere norme di godimento e di utilizzo delle proprietà esclusive idonee a porre limitazioni ai diritti dei relativi proprietari. Il nuovo articolo 1138 del Codice civile dichiara espressamente che il regolamento non può vietare il possesso o la semplice detenzione di animali domestici in casa o comunque all'interno del condominio. Nulla cambia però per i regolamenti in essere, perché la nuova disposizione di legge, in quanto non diretta a tutelare un interesse di ordine pubblico, è destinata ad avere efficacia solo per il futuro, in forza del principio generale vigente nel nostro ordinamento della irretroattività della legge.


La norma non è comunque tra quelle che la legge considera inderogabili, talché il divieto ben può continuare a esistere anche in futuro in un regolamento di natura contrattuale, purché la relativa clausola sia trascritta nei pubblici registri immobiliari, perché altrimenti non è opponibile al nuovo acquirente. Ciò nonostante, non è semplice per gli animali stare in condominio, ma tutto dipende dal rispetto che i loro padroni hanno delle più elementari regole che governano il vivere nella collettività. Il cane che usa le scale al guinzaglio del suo padrone e munito di museruola non arreca pregiudizio ad alcuno, al pari del gatto che indisturbato passeggia sul tetto dell'edificio oppure nel cortile condominiale.

È facoltà dell'assemblea stabilire le regole che devono essere rispettate dai proprietari degli animali, sia nell'uso degli spazi o dei servizi comuni e sia in relazione al più generale comportamento che devono tenere all'interno del complesso condominiale: ciò sul generale presupposto che il diritto di ciascun condomino di usare e di godere a suo piacimento dei beni comuni trova limite nel pari diritto di uso e di godimento degli altri. Il lasciare libero un animale o custodirlo senza le debite cautele o affidarlo a persona inesperta costruisce un reato penalmente sanzionato (articolo 672, Codice penale).

Particolare rilievo assume anche il problema riguardante la possibilità di far uso dell'ascensore con gli animali. Nel silenzio di uno specifico divieto contenuto nel regolamento anche di natura assembleare, l'inibire a un condomino di usare l'ascensore con il proprio cane può trovare legittime motivazioni solo di ordine igienico sanitario, da valutarsi di volta in volta a seconda della concreta fattispecie che si può presentare.
Uguale ragionamento giustifica la limitazione al numero degli animali che il condomino può detenere nella propria unità immobiliare, superato il quale appare anche legittimo l'intervento del giudice, con il conseguente allontanamento degli animali in esubero e il loro affido a enti specializzati.

Non vanno poi dimenticati i rischi in cui incorre il custode dell'animale, qualora questo diventi fonte di immissioni di rumori o di odori tali da cagionare, per la loro frequenza e intensità, malessere e insofferenza anche a persone di normale sopportazione (o per aggressività, si veda il quesito sotto). Una volta che il continuo abbaiare del cane o le esalazioni maleodoranti superino i limiti di tollerabilità, ben è possibile l'intervento del giudice che ordini la cessazione delle immissioni, fermo il diritto del danneggiato di richiedere il risarcimento per il pregiudizio subito. Neppure sono da sottovalutare le possibili conseguenze penali, laddove lo strepitio dell'animale disturbi in modo intollerabile il riposo delle persone (articolo 659, Codice penale), sempre che l'abbaiare vada a pregiudicare non già un solo condomino, ma un numero indeterminato di persone (Cassazione penale n. 45239/14).

Anche il lasciare solo in casa il cane durante tutto il giorno può comportare l'intervento del giudice penale perché per configurare il reato di abbandono di animale (articolo 672, Codice penale) non occorre che ci si disfi dell'animale una volta per tutte, ma è sufficiente che lo si curi male, nella consapevolezza dell'incapacità dell'animale di non potere più provvedere a se stesso (sentenza Tribunale di Lucca n. 40/14)

lunedì 13 ottobre 2014

Fondo di Garanzia prima casa, finanziati i mutui 2014-2016

Mutui prima casa, con la firma del Protocollo tra Dipartimento del Tesoro e ABI prendono il via le garanzie dello Stato sui mutui ipotecari.
Il Ministero del Tesoro ha comunicato il via al Fondo statale da 650 milioni di euro per i mutui prima casa, a fronte della firma del Protocollo d’intesa da parte del Direttore Generale del Tesoro, Vincenzo La Via, e dal Direttore Generale dell’ABI, Giovanni Sabatini.
Il Protocollo, si legge sul sito del MEF.

“Fissa tempi certi per l’operatività del Fondo: le banche/intermediari finanziari hanno trenta giorni lavorativi, dal momento della loro adesione all’iniziativa, per erogare il servizio ai cittadini, a patto che la Consap, società del MEF gestore del Fondo, abbia predisposto da almeno 30 giorni lavorativi il manuale d’uso per l’accesso delle stesse banche all’infrastruttura telematica”. 


Fondo di garanzia
Si tratta del nuovo Fondo di garanzia per la casa previsto dal Decreto Interministeriale del 31 Luglio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226/2014 grazie al quale sarà possibile richiedere la garanzia dello Stato nella misura massima del 50% della quota capitale di mutui ipotecari, di ammontare non superiore a 250 mila euro, per l’acquisto, la ristrutturazione e l’aumento dell’efficientamento energetico di immobili non di lusso da adibire ad abitazione principale. Il Fondo, introdotto dalla Legge di Stabilità 2014, prevede uno stanziamento di 650 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016 (circa 200 milioni per ciascun anno), una dotazione finanziaria che permetterà attivare circa 20 miliardi di euro di nuovi finanziamenti.

Priorità
Hanno accesso prioritario al Fondo i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, igiovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico, i conduttori di alloggi di proprietà degli IACP e legiovani coppie con almeno uno dei due componenti under 35 per le quali il vecchio fondo “Giovani Coppie” non è più attivo.

Requisiti
Tra i requisiti viene richiesto che il mutuario non sia già in possesso, alla data di presentazione della domanda di mutuo, di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquisiti per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Tassi
Per le stesse categorie è previsto un tasso calmierato (tasso effettivo globale – TEG non superiore al tasso effettivo globale medio – TEGM, pubblicato trimestralmente dal MEF), ferma restando la facoltà della banca di erogare il mutuo.

Domande di garanzia
Le domande di accesso al Fondo devono essere presentate direttamente alla banca/intermediario finanziario aderente, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro, sul sito della Consap SpA e sui siti di tutte le banche/intermediari finanziari aderenti. L’elenco delle banche aderenti può essere consultato sul sito della Consap e sul sito dell’ABI.
Per maggiori informazioni consultare il Protocollo d’intesaTesoro-ABI