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domenica 21 aprile 2013

36%-50%: quale detrazione applicare per le spese prima e dopo il 26 giugno



La scadenza del 30 giugno 2013 per la detrazione Irpef del 50% sugli interventi di ristrutturazione della propria è oramai alle porte. E’dunque doveroso chiarire tutti i dubbi sulla questione, a partire da quelli sull’applicazione dello sgravio rinforzato al 50% rispetto al 36%.
Lo sgravio del 50% è valido per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 sino al prossimo 30 giugno 2013. Uno dei casi tipo su cui fare luce è quello in cui un intervento di ristrutturazione edilizia è stato iniziato e in parte pagato prima del 26 giugno 2012 per poi essere completato e pagato definitivamente dopo tale data. Quale detrazione bisogna applicare in una simile situazione?
La risposta arriva dagli esperti di Fiscooggi.it: a valere è il momento in cui sono state sostenute le spese e non quando sono stati effettuati i lavori. Di conseguenza la spesa conseguita sino al 26 giugno verrà sottoposta alla detrazione del 36% con limite massimo di 48 mila euro mentre sulle spese conseguite successivamente verrà applicata la detrazione del 50% con tetto massimo di 96 mila euro.
 

sabato 20 aprile 2013

Riparte dal 27 aprile il fondo solidarietà per sospendere le rate degli acquisti prima casa


Il 27 aprile riparte il fondo solidarietà per sospendere le rate degli acquisti prima casa Dal 27 aprile prossimo tornerà operativo il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa del ministero dell'Economia che prevde la possibilità di sospendere, per un massimo di 18 mesi, il pagamento dell'intera rata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale. Il provvedimento è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La sospensione prevde l'applicazione di alcuna commissione o spesa e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive e viene concessa anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensive, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi. La sospensione non può essere richiesta invece per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) Ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenzdura esecutiva sull'immobile ipotecato;a dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una proce 2) Fruizione di agevolazioni pubbliche; 3) Assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui sopra, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.